Cassazione Penale, Sentenza n. 01910/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Masciavè e Russo: nullità della sentenza di primo grado (e per consequenza di appello) per la presenza, all'udienza del 19 dicembre 2023, di un giudice onorario nel collegio del Tribunale, in violazione dell'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, posto che si procedeva per reati tra quelli indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (materia di armi). Ricorso di Palmieri: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la Corte d'appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza, non ha menzionato né effettuato il nuovo confronto rispetto all'attenuante già riconosciuta dal Tribunale (viz. parziale di mente, art. 89 c.p.), rendendo incerto il modo in cui si è pervenuti alla pena finale; (2) violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte d'appello aumentato la pena pecuniaria rispetto al Tribunale nonostante l'impugnazione fosse proposta dal solo imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Masciavè e Russo (non accertando che il difetto della composizione collegiale avesse inciso sulla motivazione o la decisione e rilevando la rinnovazione dell'istruttoria davanti a diverso collegio), e ha accolto parzialmente il ricorso di Palmieri: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Palmieri limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio sul punto. È stata dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità di Palmieri. In conseguenza dell'inammissibilità degli altri ricorsi, Masciavè e Russo sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. La Corte ha inoltre precisato che la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati (quando non essenziali e già presenti nel fascicolo) non comporta più l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Il giudice onorario non può partecipare ai collegi per i procedimenti indicati (tra cui i reati in materia di armi); la violazione è limitazione alla funzione e può costituire causa di nullità assoluta della decisione collegiale.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Elenca i reati per i quali è esclusa la partecipazione del giudice onorario; include reati in materia di armi rilevanti per l'applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 116/2017.
Prevede la nullità assoluta per violazioni come la partecipazione illegittima del giudice onorario quando tale limite è inderogabile.
Norma richiamata in giurisprudenza con riferimento alla nullità derivata di decisioni successive discendenti da una sentenza nulla.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Regola i motivi e i termini di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno richiamato questa disposizione per formulare i motivi di impugnazione.
Riguarda le attenuanti (in particolare il vizio parziale di mente); il Tribunale aveva riconosciuto tale attenuante a favore di Palmieri e la Corte d'appello non l'ha espressamente richiamata né confrontata con le attenuanti generiche.
commi 3 e 4 dell'art. 597 c.p.p.
Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: la conferma in appello del precedente equilibrio deve essere adeguatamente motivata; in mancanza la decisione è viziata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Stabilisce il controllo della Cassazione sull'adeguatezza della motivazione, anche quando il giudice di appello confermi valutazioni di precedenti gradi.
Consente di dichiarare irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio e non la sentenza di merito sulla responsabilità.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede la sottoscrizione digitale per l'impugnazione e per le copie informatiche degli allegati, ma sanziona con inammissibilità solo la mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione o irregolarità della trasmissione PEC; la mancata firma sugli allegati non essenziali non determina più automaticamente inammissibilità.
art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Normativa emergenziale richiamata in giurisprudenza quanto alla digitalizzazione e firma degli atti; utilizzata per escludere l'inammissibilità per mancanza di sottoscrizione digitale sugli allegati non essenziali.
Massime di principio
- La partecipazione di un giudice onorario a un collegio che decide su reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (es. reati in materia di armi) è vietata e può comportare nullità assoluta; tuttavia, il ricorrente deve spiegare in che modo tale vizio abbia inciso sulla decisione o considerare se l'istruttoria sia stata rinnovata davanti a diverso collegio, fattore che può rendere il motivo inammissibile.
- Quando il giudice d'appello modifica il trattamento sanzionatorio, deve espressamente considerare e confrontare le circostanze già riconosciute nei gradi precedenti (es. attenuanti particolari come il vizio parziale di mente) e compiere un nuovo giudizio di comparazione; l'omissione di tale attività motivazionale determina vizio e possibile annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- È vietata la reformatio in peius: l'aumento della pena (anche pecuniaria) da parte della Corte d'appello rispetto alla sentenza impugnata dal solo imputato richiede giustificazione e rispetto dei limiti processuali; aumenti ingiustificati possono fondare il ricorso.
- Sull'e-procedure: la mancata sottoscrizione digitale delle copie degli allegati non essenziali, già presenti nel fascicolo, non comporta più automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; invece la mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione o difetti nella PEC possono ancora determinare l'inammissibilità.
- Le spese e le sanzioni processuali possono essere liquidate nei confronti dei ricorrenti inammissibili; la parte civile che ha contribuito attivamente e specificamente alla confutazione dei motivi può ottenere la rifusione delle spese di giudizio.
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