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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25359/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di agenzia di lunga durata. L'agente ha rassegnato il recesso sostenendo che esso fosse giustificato da giusta causa, deducendo due principali ragioni: la mancata corresponsione dei compensi fissi mensili relativi a gennaio e febbraio 2009 e la revoca di un incarico accessorio di coordinamento, con contestuale assegnazione al ruolo di agente semplice per alcune regioni. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta, perché la revoca dell'incarico accessorio è stata considerata irrilevante ai fini del rapporto di agenzia e il ritardo nel pagamento di due mensilità è stato ritenuto insufficiente a integrare una giusta causa di recesso. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con tre motivi, la violazione degli artt. 1751 e 2119 c.c. e, per il secondo motivo, anche dell'art. 1748 c.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi: con il primo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui la revoca dell'incarico di coordinamento non potrebbe mai costituire giusta causa di recesso; con il secondo ha sostenuto che il mancato pagamento di due mensilità, insieme ad altre condotte allegate, dovesse essere valutato come giusta causa; con il terzo ha censurato l'omesso esame dei fatti posti a base dell'insussistenza degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi erano costruiti anche come censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma il giudizio di merito era definito con doppia conforme, con conseguente preclusione del sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi. Caduta tale parte delle doglianze, le residue censure risultavano inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre ribadito il principio per cui il rapporto di agenzia e l'incarico accessorio di supervisione sono rapporti distinti, collegati negozialmente ma autonomi, sicché la revoca dell'incarico accessorio non incide di per sé sul contratto di agenzia né può costituire inadempimento del preponente in relazione a quest'ultimo. Quanto al secondo, ha osservato che la valutazione sulla sussistenza della giusta causa di recesso appartiene al giudice di merito. Quanto al terzo, ha ritenuto che la censura non individuasse un fatto decisivo omesso, ma finisse per contrapporsi a una motivazione decisiva della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di rapporto di agenzia e conseguenze del recesso; la Corte non ne trae un principio autonomo, ma considera inammissibile la censura perché sostanzialmente diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 1748 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione al mancato pagamento di due mensilità; la Corte osserva che la deduzione mira in realtà a una nuova valutazione del merito sulla giusta causa di recesso.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per sostenere la giusta causa di recesso; la Corte ribadisce che l'apprezzamento della giusta causa è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge quando la doglianza richieda un riesame dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte rileva che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, le censure contenevano richieste di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo fondato su omesso esame di fatti decisivi è dichiarato inammissibile perché il giudizio di merito è coperto da doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato quale base della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Indicato come norma di coordinamento, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, per la preclusione del vizio di omesso esame in caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Citato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per il nuovo coordinamento normativo dell'art. 360 c.p.c. in tema di doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base della stessa ricostruzione dei fatti, perché la doppia conforme preclude il riesame del merito storico.
  • La deduzione di una violazione di legge non è ammissibile se, sotto la veste formale del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto e della gravità dell'inadempimento.
  • Nel rapporto di agenzia, un incarico accessorio di supervisione o coordinamento, se distinto dal contratto principale, segue una logica di collegamento negoziale ma conserva autonomia disciplinare; la sua revoca non incide automaticamente sul contratto di agenzia né integra, di per sé, inadempimento del preponente rispetto a quest'ultimo.
  • La valutazione della giusta causa di recesso richiede un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete ed è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente tale, non mediante una diversa lettura dei fatti.
  • Per integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare un fatto storico specifico, decisivo e non esaminato, non una mera contestazione della motivazione o della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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