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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40471/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo per un sinistro occorso a un autoarticolato, che la società attrice assume coperto da una polizza Kasko. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione rigettandola per difetto di prova dell'esistenza e dell'efficacia del contratto assicurativo riferibile al sinistro, rilevando incongruenze nella data di stipula e nel numero di polizza indicati negli atti. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1888 e 2697 c.c., assumendo che la polizza fosse provata documentalmente e che la compagnia non avesse contestato tempestivamente l'esistenza del rapporto; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 127 cod. ass., sostenendo che il numero di polizza fosse stato solo erroneamente indicato e che il contrassegno e il prospetto riepilogativo consentissero di identificare senza dubbi il contratto; 3) violazione degli artt. 163, 167 e 345 c.p.c., perché l'eccezione sull'inesistenza del contratto sarebbe stata proposta tardivamente e senza adeguata allegazione; 4) vizio di motivazione, perché la corte d'appello avrebbe trascurato documenti decisivi e avrebbe dato peso eccessivo a un mero errore materiale sul numero di polizza. La compagnia è rimasta intimata in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure sulla forma scritta del contratto di assicurazione e sull'art. 345 c.p.c., chiarendo che la mancata contestazione non equivale a confessione o ammissione espressa dell'esistenza del contratto e che la deduzione dell'inesistenza del rapporto integra una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto. Ha poi ribadito che, nei rapporti di assicurazione, prima ancora di discutere dell'operatività della garanzia o delle clausole limitative del rischio, l'attore deve provare la fonte negoziale del proprio diritto e l'efficacia del contratto al momento del sinistro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché confondeva l'interpretazione della legge con l'ermeneutica contrattuale e tendeva, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la contestazione dell'esistenza del contratto risultava effettivamente contenuta nella difesa della convenuta. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, sia perché mirava a una rivalutazione del merito e, comunque, si fondava su dati documentali non univoci. Nessuna spesa è stata liquidata, perché la resistente era solo intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1888 c.c.

    La forma scritta dell'assicurazione è richiesta ad probationem nei limiti in cui non vi sia confessione o espressa ammissione dell'esistenza del contratto; la mera non contestazione non basta a supplire integralmente alla prova del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore-attore deve provare la fonte negoziale del proprio diritto; il debitore-convenuto prova il fatto estintivo. Nei contratti di assicurazione ciò implica che prima va dimostrata l'esistenza e l'efficacia del contratto, poi l'eventuale delimitazione del rischio.

  • art. 1218 c.c.

    La regola probatoria dell'inadempimento contrattuale è ricondotta al medesimo criterio dell'art. 2697 c.c.: l'attore allega l'inadempimento, ma deve comunque provare il titolo da cui deriva il diritto azionato.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione dell'inesistenza del contratto è qualificata come mera difesa e non come eccezione in senso stretto; pertanto non incontra, in sé, il divieto di nova in appello nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente per l'interpretazione della legge; i canoni ermeneutici contrattuali non si applicano all'interpretazione dell'art. 127 cod. ass.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della polizza, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la conservazione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non fondata nel contesto prospettato.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di buona fede nell'interpretazione del contratto, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 127 cod. ass.

    La disposizione è evocata dalla ricorrente in relazione al contrassegno assicurativo, ma la censura viene dichiarata inammissibile perché investe l'interpretazione della legge con regole proprie dell'ermeneutica contrattuale e tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del decidere iuxta alligata et probata o fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta il mero dissenso sul peso attribuito alle prove.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'omessa allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione avversaria; la censura è stata respinta perché la contestazione dell'esistenza del contratto risultava già articolata in difesa.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema delle difese del convenuto; la Corte ha ritenuto che la convenuta avesse comunque contestato la domanda e disconosciuto la documentazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Citate le memorie ex art. 183 c.p.c. come momento in cui sarebbero dovuti emergere i fatti costitutivi dell'eccezione; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di insufficienza di motivazione è ritenuta non più proponibile nei termini originari; il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Cornice formale dei primi tre motivi, qualificati come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè in caso di motivazione apparente, mancante o radicalmente contraddittoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall'assicurato per ottenere l'indennizzo, l'attore deve provare anzitutto la fonte contrattuale del diritto e l'efficacia della polizza al momento del sinistro; solo dopo rileva l'eventuale prova, a carico dell'assicuratore, di clausole limitative o escludenti il rischio.
  • La mera non contestazione dell'esistenza del contratto non equivale, di regola, a confessione o a espressa ammissione sufficiente a supplire alla prova del titolo assicurativo richiesta dall'art. 1888 c.c.
  • La deduzione dell'inesistenza o del mancato perfezionamento del contratto da parte del convenuto integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto; perciò non è soggetta, nei termini generali prospettati, al divieto di nova in appello.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti, poiché il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.
  • Il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza o contestare l'apprezzamento delle prove, occorrendo una motivazione mancante, apparente o intrinsecamente inconciliabile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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