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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva chiesto il pagamento delle somme trattenute dall'azienda sanitaria a titolo di "sconto tariffario" applicato alle prestazioni rese negli anni 2010-2013, sostenendo che lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 fosse ormai non più applicabile oltre il triennio 2007-2009 e che, per l'anno 2013, fossero dovute le integrazioni tariffarie secondo il D.M. 18 ottobre 2012. L'azienda sanitaria aveva resistito deducendo, tra l'altro, che il rapporto obbligatorio fosse imputabile alla Regione, che lo sconto tariffario restasse vigente fino al nuovo tariffario ministeriale, che i tetti di spesa fossero stati comunque superati e che non spettassero interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. In Cassazione l'azienda sanitaria ha articolato sei motivi: violazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla ripartizione di competenze tra Regione e ASL; nullità del giudizio per mancata partecipazione della Regione quale litisconsorte necessario; errata interpretazione della norma sullo sconto tariffario; violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi nella valutazione delle prove sul superamento dei budget; violazione del D.M. 18 ottobre 2012; erronea applicazione degli interessi moratori da transazione commerciale e mancato accertamento della colpevolezza del ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimazione passiva, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui, nelle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione/accreditamento, la legittimazione passiva spetta alla ASL, salvo una specifica disposizione regionale o un provvedimento regionale richiamato nel contratto che individui un diverso ente incaricato del pagamento; nella specie tale diversa individuazione non risultava. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo sul litisconsorzio necessario della Regione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che lo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009 e non si estende oltre. Ha dichiarato il quarto motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile quanto al vizio motivazionale e alla pretesa rivalutazione del merito, infondato quanto alla distribuzione dell'onere della prova, perché il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione, da provare a cura del debitore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che la censura era in realtà diretta contro un accertamento di fatto della Corte territoriale, la quale aveva riscontrato dall'esame delle fatture che era stato ancora applicato lo sconto non più vigente. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che, in presenza di contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 nell'ambito del regime delle tre A, le prestazioni sanitarie delle strutture accreditate rientrano nella nozione di transazione commerciale e legittimano gli interessi moratori del D.Lgs. n. 231/2002. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del giudizio di primo grado definito con ordinanza.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    norma evocata per i motivi di ricorso per cassazione; il vizio motivazionale ex n. 5 è dichiarato inammissibile nei limiti applicabili al giudizio.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per il litisconsorzio necessario della Regione, motivo poi assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio riservata al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta come mera contrapposizione alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione e deve essere provato dal debitore.

  • art. 1372, secondo comma, c.c.

    il contratto produce effetti solo tra le parti e non può far sorgere obbligazioni in capo a terzi estranei, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993

    non trasferisce automaticamente alla Regione la legittimazione passiva; consente la diversa individuazione di un ente incaricato del pagamento solo se prevista da legge regionale o provvedimento regionale richiamato nel contratto.

  • L.R. Lazio n. 18/1994

    richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla Regione, ma non ritenuta decisiva per escludere la legittimazione passiva della ASL.

  • art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006

    lo sconto tariffario previsto dalla norma è transitorio e limitato al triennio 2007-2009.

  • art. 12 Preleggi

    invocato per l'interpretazione letterale e sistematica della norma sullo sconto tariffario, ma non idoneo a superare l'orientamento consolidato.

  • D.M. 18 ottobre 2012

    non attribuisce un effetto conservativo dello sconto; la Corte verifica in fatto che nella specie non era stata applicata la nuova tariffa.

  • art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992

    gli accordi conclusi con la ASL costituiscono la fonte dell'obbligazione di pagamento verso la struttura accreditata.

  • art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002

    richiamato dalla ricorrente per escludere l'applicazione del decreto ai rapporti sorti prima dell'8 agosto 2002.

  • art. 3, D. Lgs. n. 231/2002

    richiamato in tema di presupposti e prova del ritardo nell'adempimento; la Corte richiama la regola probatoria e la giurisprudenza sulla responsabilità della PA.

  • art. 5, D. Lgs. n. 231/2002

    fonte del diritto agli interessi moratori nelle transazioni commerciali in caso di ritardato pagamento.

  • art. 2, D. Lgs. n. 231/2002

    definisce la transazione commerciale; la Corte vi ricomprende i contratti scritti conclusi dopo l'8 agosto 2002 tra ente pubblico e struttura accreditata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la legittimazione passiva spetta in via ordinaria all'ASL contraente; la Regione può essere chiamata a rispondere solo se una legge regionale o un provvedimento regionale, espressamente richiamato nel contratto, individui un diverso ente incaricato del pagamento.
  • Lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 ha natura transitoria ed è limitato al triennio 2007-2009; non può essere applicato oltre tale arco temporale in assenza di una specifica proroga legislativa.
  • In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della pretesa creditoria e deve essere provato dal debitore, non dalla struttura sanitaria che agisce per il pagamento.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio motivazionale quando, sotto tale veste, si mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate rientrano nella nozione di transazione commerciale ai fini del D.Lgs. n. 231/2002 quando il rapporto sia stato formalizzato con contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002; in tal caso sono dovuti gli interessi moratori per ritardato pagamento.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: le censure devono colpire specifici errori di diritto o vizi tipici, non la mera ingiustizia della decisione o l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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