Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18877/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento Irpef fondato su indagini bancarie relativo all’anno d’imposta 2004. L’ufficio aveva recuperato a tassazione due flussi: (a) bonifici accreditati da una società a fronte della distribuzione degli utili di una società di persone, ritenuti dalla CTR redditi di capitale e non redditi di partecipazione; (b) il corrispettivo di cessioni di partecipazioni sociali, ritenuto dalla CTR reddito di capitale e non reddito diverso. In cassazione il ricorrente ha dedotto, per il primo capo, la violazione degli artt. 5 e 44 t.u.i.r., sostenendo che gli importi andavano tassati per trasparenza nel periodo di maturazione degli utili e che, nel 2004, egli non era più socio, oltre a contestare l’asserito disegno fraudolento; per il secondo capo ha dedotto la violazione degli artt. 5 l. n. 448/2001 e 44, 67 e 68 t.u.i.r., sostenendo che la cessione di partecipazioni da persone fisiche genera redditi diversi, che nella specie vi erano minusvalenze per effetto della rivalutazione e che mancava qualsiasi frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il quale aveva qualificato i versamenti e i corrispettivi come redditi di capitale derivanti da un iniziale investimento dei fratelli Conte sviluppatosi in una serie di operazioni societarie riconducibili a un disegno fraudolento. Poiché tale accertamento di merito è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti, il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tassazione per trasparenza dei redditi della società di persone; la Corte non ne accoglie la lettura perché la censura si scontra con l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura dei proventi come redditi di capitale.

  • art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La CTR vi ha ricondotto i proventi come redditi di capitale imponibili nell’anno di percezione; la Cassazione ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità tale qualificazione, essendo sorretta da un accertamento di fatto.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente per qualificare come redditi diversi i corrispettivi da cessione di partecipazioni; la Corte ha respinto la doglianza perché contrapposta all’accertamento di merito.

  • art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente in tema di determinazione di plus/minusvalenze; la Corte non entra nel merito della rivalutazione e reputa la censura meramente fattuale.

  • art. 5 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    Richiamato dal ricorrente per la rivalutazione delle partecipazioni; la Corte non ne ricava una diversa qualificazione fiscale dei proventi, poiché la questione è risolta in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso; la Corte osserva che i motivi, pur formulati come violazione di legge, tendono in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica al merito dell’accertamento compiuto dal giudice tributario, quando la censura mira a rimettere in discussione la qualificazione fattuale dei flussi economici.
  • Se il giudice di merito qualifica determinati accrediti o corrispettivi come redditi di capitale in quanto inseriti in una più ampia operazione di investimento e in una trama negoziale ritenuta fraudolenta, tale apprezzamento fattuale non può essere sovvertito in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La qualificazione fiscale di somme percepite dal contribuente dipende dalla ricostruzione della concreta operazione economica; non basta invocare in astratto la categoria dei redditi di partecipazione o dei redditi diversi se il giudice di merito ha accertato una diversa origine sostanziale dei proventi.
  • Le questioni relative a rivalutazione di partecipazioni, minusvalenze o regime astratto di tassazione non consentono accoglimento del ricorso quando il decisum si fonda, in modo assorbente, su un accertamento di fatto circa la natura dei proventi e la loro riconducibilità a redditi di capitale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.