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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28388/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

I coniugi hanno impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita sui beni conferiti in fondo patrimoniale, emessa ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari (IRPEF, IVA, IRAP e ILOR). In primo e secondo grado era stata ritenuta legittima l'iscrizione, sul presupposto che l'art. 170 c.c. si applichi anche all'ipoteca non volontaria e che, ai fini dell'aggressione dei beni del fondo, rilevi la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, con onere per i debitori di provare l'estraneità concreta del debito alle esigenze familiari e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. in relazione all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che i debiti tributari, in quanto imposti ex lege e connessi all'esercizio di impresa, non sarebbero mai direttamente e immediatamente funzionali ai bisogni della famiglia; hanno inoltre contestato il riparto dell'onere probatorio, affermando che non poteva gravare sul debitore la prova della conoscenza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito ai bisogni familiari, prova che sarebbe di fatto impossibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 170 c.c. disciplina anche l'iscrizione di ipoteca non volontaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 sui beni del fondo patrimoniale. L'iscrizione è legittima quando il debito è stato contratto per bisogni familiari, intesi in senso ampio, oppure quando il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni; è illegittima solo se il creditore conosceva tale estraneità. La natura tributaria del debito, anche se sorto nell'esercizio di impresa, non esclude di per sé la riconducibilità ai bisogni della famiglia. La Corte ha ribadito che grava sul debitore che invoca l'impignorabilità dei beni del fondo l'onere di provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la consapevolezza del creditore. Non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale

    si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; l'aggressione dei beni del fondo è ammessa solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni

  • art. 2697 c.c.

    violazione e / o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 cc

    l'onere della prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità grava sul debitore che intenda opporre l'impignorabilità

  • art. 77 del DPR n. 602 del 1973

    iscrizione ipotecaria ... emesso nel 2012 ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973

    l'iscrizione ipotecaria esattoriale sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc

    il motivo è stato articolato come denuncia di violazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria eseguita per la riscossione coattiva di crediti tributari sui beni conferiti in fondo patrimoniale.
  • Ai fini dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale non rileva la natura in sé del credito, ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio.
  • I debiti tributari sorti nell'esercizio di attività di impresa o professionale non sono automaticamente estranei ai bisogni della famiglia: la loro riferibilità va valutata in concreto.
  • Il debitore che invoca il regime di impignorabilità del fondo patrimoniale deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • In mancanza di prova sull'estraneità del debito e sulla consapevolezza del creditore, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è legittima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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