Cassazione Civile, Ordinanza n. 25209/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di nullità per decisione a sorpresa e violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. Ha dichiarato assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo. La decisione impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta in un procedimento monitorio civile in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto era stato motivato dal giudice di merito sulla ritenuta maturazione della prescrizione presuntiva triennale del credito. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, ha però respinto la domanda per una ragione diversa: ha ritenuto che, nel giudizio presupposto, non fosse stata disposta la liquidazione delle spese in favore dell'Erario e che ciò impedisse l'attivazione del meccanismo di rivalsa previsto dagli artt. 133 e 134 d.P.R. n. 115 del 2002. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali e del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il Tribunale avesse deciso su una questione estranea ai motivi di opposizione; 2) nullità per violazione del contraddittorio, perché il giudice aveva rilevato d'ufficio una questione senza provocare previamente il contraddittorio; 3) violazione delle norme sul compenso professionale e sul patrocinio a spese dello Stato, per non avere considerato che il professionista non aveva ricevuto alcun compenso; 4) violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo, per non avere il giudice richiesto chiarimenti alle parti sulla questione rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione o di rigetto del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, ma ciò non esime il giudice dal rispetto del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.
artt. 133 e 134 d.P.R. n. 115 del 2002
regolano il meccanismo di rivalsa in favore dell'Erario; la questione della loro applicabilità nel caso concreto è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale, ma la Corte non ne ha deciso nel merito, limitandosi a censurare il modo in cui la questione è stata introdotta nel giudizio.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
impone al giudice, se intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di provocare il contraddittorio delle parti; la sua violazione determina nullità della decisione cd. a sorpresa.
richiamato come base del dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, a tutela del contraddittorio.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa decisione su una questione non corrispondente ai motivi dedotti.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel primo motivo come norma del sistema del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato nel primo motivo come norma sul rito dell'opposizione.
richiamato nel terzo motivo in tema di compenso professionale.
artt. 74, 131 e 132 d.lgs. n. 115 del 2002
richiamati nel terzo motivo nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione del compenso.
artt. 3 e 11 Cost.
richiamati nel terzo motivo a sostegno della censura sulla mancata corresponsione del compenso.
richiamati nel quarto motivo in relazione alla dedotta errata valutazione del materiale istruttorio e al mancato chiarimento alle parti.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, pur non avendo il rimedio natura di impugnazione in senso tecnico, il giudice non può fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza aver prima provocato il contraddittorio delle parti.
- La violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. si configura anche quando la questione officiosa presenti profili misti di diritto e di fatto e la decisione sia resa come "terza via" o "a sorpresa".
- L'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio opera a prescindere dal fatto che la questione emerga dagli atti: ciò che rileva è che le parti siano poste in condizione di interloquire prima della decisione.
- Quando la cassazione accoglie una censura di nullità per difetto di contraddittorio su una questione decisiva, restano assorbite le censure che presuppongono una nuova valutazione del merito demandata al giudice di rinvio.
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