Cassazione Civile, Ordinanza n. 18410/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo e dalla relativa cartella di pagamento per imposta di registro relativa all'anno 2009. Il contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari la nullità della notifica degli atti prodromici e, più in generale, la validità della riscossione, deducendo che non gli erano stati ritualmente notificati gli atti presupposti, con conseguente maturazione di decadenza e prescrizione. La Commissione tributaria regionale aveva però rigettato l'appello, ritenendo che la pretesa si fondasse su un titolo definitivo e valorizzando un giudicato formatosi nei confronti dei venditori del cespite, coobbligati solidali. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1306 c.c. e 2909 c.c. e della disciplina dell'imposta di registro, sostenendo che il giudicato relativo ai condebitori non gli era opponibile e che la mancata notifica degli atti prodromici comportava decadenza e prescrizione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica eccezione di decadenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di appello avrebbe esaminato solo la prescrizione e non la diversa questione della decadenza; 4) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, assumendo che, per una notifica del 23 gennaio 2013, il concessionario non fosse legittimato a notificare a mezzo posta il preavviso di fermo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati nella parte in cui censuravano l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla mancata notifica degli atti prodromici, con conseguente possibile maturazione di decadenza e prescrizione. Ha invece rigettato il quarto motivo, affermando che la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è consentita dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e che il relativo principio vale, per identità di ratio, anche per il preavviso di fermo amministrativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Richiamato per qualificare i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello; l'omessa risposta sulla censura relativa alla decadenza integra vizio rilevante in cassazione.
La sentenza resa tra creditore e uno dei condebitori solidali non fa stato verso gli altri, salvo che costoro ne possano avvalere gli effetti favorevoli nei casi consentiti dalla norma.
Il giudicato non è automaticamente opponibile al condebitore estraneo, specie quando ne deriverebbero effetti sfavorevoli.
La cartella può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; il principio è esteso, per identità di ratio, alla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Norma richiamata dal ricorrente quale disciplina degli atti prodromici alla riscossione e delle relative notifiche.
art. 52 d.lgs. 131/1986
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata disciplina dell'imposta di registro e alla validità degli atti impositivi.
Citato dal ricorrente come parametro per la dedotta decadenza, ma nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione solidale tributaria, il giudicato formatosi nei confronti di uno dei condebitori non è automaticamente opponibile agli altri, soprattutto se ne derivano effetti sfavorevoli; il condebitore estraneo può avvalersene solo nei limiti consentiti dall'art. 1306, secondo comma, c.c. e quando ricorrano i relativi presupposti.
- Il giudice di appello deve esaminare specificamente tutte le censure devolute, e l'omessa pronuncia su un motivo autonomo di gravame integra vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- La doglianza di decadenza va distinta da quella di prescrizione: il rigetto generico fondato solo sull'uno non vale a superare l'omesso esame dell'altra, se le eccezioni si basano su presupposti di fatto differenti.
- In materia di riscossione delle imposte, la notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario è valida se effettuata secondo il modello consentito dall'art. 26 d.P.R. 602/1973; tale principio si applica, per identità di ratio, anche al preavviso di fermo amministrativo.
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