Cassazione Civile, Ordinanza n. 01058/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Camera di commercio ha sanzionato la messa in commercio di trentasette confezioni di stelle filanti di carta denominate "Paper Serpentine", ritenute prive della marcatura CE in violazione della normativa sui giocattoli. L'opposizione al verbale è stata rigettata in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: (1) l'erronea applicazione della disciplina sui giocattoli, sostenendo che le stelle filanti fossero solo decorazioni/addobbi esclusi dall'ambito di applicazione del decreto; (2) l'erronea interpretazione del criterio di qualificazione del prodotto come giocattolo, contestando l'uso del parametro dell'uso ragionevolmente prevedibile da parte dei bambini e richiamando documenti orientativi europei e prassi amministrative di altri enti; (3) la violazione del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem, per l'asserita assenza di una norma che imponesse la marcatura CE sulle stelle filanti; (4) l'erroneo giudizio di inammissibilità in appello di alcuni motivi relativi alla motivazione dell'ordinanza e alla buona fede, assumendo che tali censure fossero state comunque contrastate nel merito dalla controparte; (5) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per mancata chiarezza sulla qualificazione del bene; (6) la sussistenza della buona fede e dell'affidamento legittimo; (7) l'illegittimità della confisca, presupponendo l'assenza di illecito; (8) la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla corretta interpretazione della direttiva in tema di decorazioni festive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle stelle filanti di carta come giocattoli, sulla base della loro concreta idoneità a essere utilizzate da bambini a fini di gioco e dell'uso ragionevolmente prevedibile, con conseguente applicazione diretta della normativa sulla sicurezza dei giocattoli e dell'obbligo di marcatura CE. Ha escluso la violazione del principio di legalità e del divieto di analogia, perché il caso è stato sussunto nella norma applicabile e non esteso per analogia. Ha inoltre respinto le censure sul vizio di motivazione e sulla buona fede, osservando che la motivazione della sentenza di merito era comprensibile e che l'affidamento non era stato provato. Il motivo sulla confisca è stato dichiarato assorbito per effetto della conferma dell'illecito amministrativo. È stata infine respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale, perché la questione interpretativa è stata ritenuta demandata al giudice del merito e non tale da imporre il rinvio alla CGUE. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54, art. 1
la norma si applica ai prodotti progettati o destinati, anche non esclusivamente, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni; i prodotti elencati nell'allegato I non sono considerati giocattoli
Direttiva 2009/48/CE, art. 2
richiamata come fonte europea di disciplina dei giocattoli e criterio interpretativo della normativa nazionale di recepimento
Allegato I alla Direttiva 2009/48/CE
Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni
esclude dalla nozione di giocattolo le decorazioni e gli addobbi festivi, ma solo quando il prodotto concretamente appartenga a tale categoria
Regolamento (CE) n. 765/2008, art. 30
richiamato come base del più severo regime di sicurezza e della marcatura CE per i prodotti qualificati giocattoli
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 102-113
richiamato come disciplina generale della sicurezza dei prodotti, applicabile quantomeno ai beni non qualificabili come giocattoli
Direttiva 2001/95/CE
richiamata quale fonte recepita dal Codice del consumo in materia di sicurezza generale dei prodotti
art. 25, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento del principio di legalità in materia sanzionatoria
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1
richiamata come base del principio di legalità nelle sanzioni amministrative
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
richiamata con riferimento alla responsabilità per illecito amministrativo e alla dedotta buona fede/affidamento
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 20
richiamata quanto alla confisca accessoria conseguente all'illecito amministrativo
richiamato per la dedotta erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello
art. 6 CEDU
richiamato in relazione all'esigenza di evitare eccessi di formalismo processuale
art. 6, comma 3, TFUE
richiamato insieme ai parametri convenzionali sul giusto processo
richiamato per la contestazione dei criteri interpretativi utilizzati dai giudici di merito
art. 267 TFUE
richiamato quale fondamento dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Ai fini della disciplina di sicurezza dei giocattoli, la qualificazione di un prodotto non dipende solo dalla sua destinazione dichiarata dal fabbricante, ma dalla concreta verifica della sua natura e del suo uso ragionevolmente prevedibile, demandata al giudice di merito.
- I prodotti espressamente esclusi come decorazioni o addobbi festivi non restano automaticamente fuori dalla disciplina dei giocattoli: se, secondo un accertamento in fatto, sono suscettibili di impiego ludico da parte dei bambini, possono rientrare nella nozione di giocattolo e richiedere la marcatura CE.
- Non vi è violazione del principio di legalità o divieto di analogia in malam partem quando il giudice sussume il caso concreto nella norma che già lo disciplina direttamente, senza estendere la disciplina oltre il suo tenore letterale.
- Le linee guida e i documenti interpretativi europei in materia di sicurezza dei giocattoli hanno funzione orientativa e non vincolante; possono essere utilizzati dal giudice come criteri di ausilio, ma la decisione finale sulla qualificazione del prodotto spetta al giudice nazionale.
- L'errore di diritto idoneo a escludere la responsabilità amministrativa non può essere desunto dalla sola incertezza soggettiva del trasgressore, occorrendo una reale inevitabilità dell'errore; l'operatore professionale deve attivarsi per acquisire le informazioni normative pertinenti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è obbligatorio quando la questione interpretativa dell'Unione non è rilevante per la decisione, oppure quando il significato della norma sia già chiarito o risulti sufficientemente evidente nel caso concreto.
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