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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38724/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per asserito omesso o inesatto versamento di IRPEF, addizionali e sanzioni per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto il rigetto dell'impugnazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha sostenuto la giuridica inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, notificato a mezzo posta, per mancanza della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento e per inidoneità del mod. 28/Aut a provarne il perfezionamento; con il secondo ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della cartella, assumendo che, se l'avviso presupposto era inesistente, la nullità della cartella poteva essere fatta valere proprio contro quest'ultima.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata eseguita con spedizione diretta a mezzo del servizio postale, secondo la facoltà riconosciuta all'ufficio finanziario, con conseguente applicazione delle regole sulla raccomandata ordinaria e non delle forme proprie delle notifiche tramite ufficiale giudiziario. Ha quindi affermato che, per tale tipo di notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma sull'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica. Accertata la ritualità della notifica dell'atto presupposto, la Corte ha confermato che erano precluse le censure contro la cartella fondate su vizi dell'avviso di accertamento, dovendosi impugnare tempestivamente quest'ultimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come termine di decadenza dal potere di accertamento; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sul punto perché la censura è assorbita dal rigetto dei motivi sulla notifica e sull'impugnabilità della cartella

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cartella può essere impugnata nei limiti dei vizi propri quando l'atto presupposto sia stato validamente notificato

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non è possibile far valere con l'impugnazione della cartella eccezioni che andavano proposte contro l'atto prodromico, se questo è stato ritualmente notificato

  • art. 14, comma 1, primo periodo, legge 20 novembre 1982, n. 890

    consente la spedizione diretta a mezzo posta dell'atto da parte dell'ufficio, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario

  • art. 3 legge 20 novembre 1982, n. 890

    invocato dal ricorrente per contestare la notifica; la Corte esclude l'applicabilità delle forme da esso previste alla spedizione diretta effettuata dall'amministrazione

  • art. 4 legge 20 novembre 1982, n. 890

    invocato dal ricorrente per contestare la notifica; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso di spedizione diretta a mezzo posta

  • art. 1335 c.c.

    la spedizione raccomandata fa operare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria della sua impossibilità senza colpa di prenderne cognizione

  • d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    richiamato come parte della disciplina postale applicabile alla raccomandata ordinaria

  • d.m. 9 aprile 2001

    richiamato come parte della disciplina postale applicabile alla raccomandata ordinaria

  • d.m. 1 ottobre 2008

    richiamato come parte della disciplina postale applicabile alla raccomandata ordinaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria notifica direttamente a mezzo posta un avviso di accertamento, la validità della notifica si valuta secondo le regole della raccomandata ordinaria e non richiede la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario.
  • Per il perfezionamento della notifica diretta a mezzo posta è sufficiente la consegna del plico raccomandato al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o di chi è legittimato alla ricezione.
  • La spedizione dell'atto a mezzo raccomandata genera una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo dalla prova che il destinatario, senza colpa, non abbia potuto prenderne cognizione.
  • Se l'atto presupposto è stato ritualmente notificato, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare questioni che dovevano essere dedotte contro l'atto prodromico, a pena di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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