Cassazione Civile, Ordinanza n. 06779/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente da una società datrice di lavoro, fondato su due addebiti disciplinari: da un lato la presunta esecuzione non corretta di una riparazione presso un cliente, con conseguente danno economico per l’azienda; dall’altro l’assenza ingiustificata dal lavoro a decorrere da una certa data. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio di accertare l’illegittimità, nullità o inefficacia del recesso, con reintegrazione e risarcimento, o in subordine indennità risarcitoria. La Corte d’appello, in sede di reclamo ex L. n. 92/2012, aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo provata l’assenza ingiustificata e la sufficienza di tale addebito a sorreggere il licenziamento, escludendo anche il carattere ritorsivo del recesso. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dei canoni di valutazione della prova e dell’art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione di una testimonianza e per il mancato rilievo della circostanza che egli avrebbe già esaurito il monte ferie annuale; violazione del diritto di difesa e dell’art. 2697 c.c. per il mancato espletamento di prova orale diretta a dimostrare la condotta datoriale preordinata al licenziamento; vizio di motivazione e mancata ammissione di prova testimoniale sul preteso motivo ritorsivo; violazione di legge e del contratto collettivo per non avere qualificato il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo anziché per giusta causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la censura sull’art. 116 c.p.c. non riguardava una vera violazione delle regole sull’apprezzamento della prova legale e perché difettava di specificità e, comunque, investiva apprezzamenti di merito preclusi in presenza di doppia conforme; il secondo perché l’art. 2697 c.c. non era pertinente rispetto alla doglianza sulla mancata ammissione della prova; il terzo perché il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme e perché il motivo illecito ritorsivo richiede che esso sia determinante ed esclusivo, condizione non ricorrente quando sia stata accertata la sussistenza di una giusta causa; il quarto e il quinto perché il contratto collettivo non era stato ritualmente prodotto e i relativi contenuti non erano stati adeguatamente trascritti o localizzati, oltre che perché la critica si risolveva in una mera contrapposizione valutativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del lavoratore alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato, per effetto, la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie, con distrazione, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a un mezzo liberamente apprezzabile o, viceversa, valuti liberamente una prova legale; non basta contestare il merito della valutazione probatoria.
Riguarda il riparto dell’onere della prova e non può essere invocato per censurare, in realtà, il mancato espletamento o la mancata ammissione di una prova orale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale non è scrutinabile quando sia precluso dalla doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi le diverse rationes fattuali delle due decisioni di merito.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile se non viene dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Il ricorso deve indicare specificamente i fatti, le allegazioni e i documenti posti a fondamento della censura, con adeguata trascrizione o localizzazione degli elementi rilevanti.
Il motivo illecito rende il recesso ritorsivo solo se è determinante ed esclusivo, cioè l’unica effettiva ragione del licenziamento e a fronte dell’insussistenza del motivo lecito formalmente addotto.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
L’onere di deposito del contratto collettivo è imposto a pena di improcedibilità; occorre produrre il testo integrale o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo.
Il testo integrale del contratto collettivo o la sua esatta collocazione nel fascicolo è necessario anche per consentire l’interpretazione sistematica della clausola invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il giudizio di merito era stato deciso in sede di reclamo secondo il rito speciale dei licenziamenti.
Massime di principio
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’erroneo impiego di una prova legale o l’assunzione come vincolante di una prova liberamente valutabile; non è sufficiente contestare l’apprezzamento di merito del giudice.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: quando si invocano fatti decisivi o documenti, occorre indicare dove essi siano stati allegati e trascriverne il contenuto rilevante.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è normalmente precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è pertinente solo se si contesta il riparto dell’onere probatorio, non se si lamenta il mancato ammissione di una prova o la sua mancata valutazione.
- Il motivo illecito del licenziamento è rilevante come causa di ritorsione solo quando sia determinante ed esclusivo; se il giudice di merito accerta la sussistenza di una giusta causa, la censura sulla ritorsività non può reggere nei termini prospettati.
- La deduzione di clausole collettive in cassazione richiede il deposito del testo integrale del contratto collettivo o, comunque, una puntuale indicazione della sua collocazione processuale; in mancanza il motivo è improcedibile o inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentita una mera contrapposizione valutativa alle conclusioni del giudice di merito, specie quando il ricorso mira a sostituire una diversa lettura delle prove o del contratto collettivo.
- La contestazione della qualificazione del licenziamento richiede una censura giuridica specifica e autosufficiente; non basta allegare, in via astratta, che la fattispecie avrebbe dovuto essere sussunta in un diverso tipo di recesso.
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