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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06797/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una domanda proposta da un assicurato nel 2015 per ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione nell’ambito della gestione separata, con contestuale computo dei contributi versati in altre gestioni, in particolare nell’AGO. La corte d’appello aveva ritenuto che l’interessato avesse maturato i requisiti contributivi al 1/12/2007 e aveva fissato la decorrenza della pensione in un momento anteriore alla domanda amministrativa, applicando la disciplina sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, sostenendo che, quando l’assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata la contribuzione AGO al fine di ottenere una pensione unica a carico di tale gestione, la decorrenza non può essere anteriore alla domanda di computo; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 105 del 1981 e dell’art. 1 del medesimo D.M., censurando la decorrenza del supplemento dal 2016 senza rispettare il termine biennale dilatorio previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nelle ipotesi in cui l’assicurato chieda di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 per far confluire nella gestione separata i contributi versati nell’AGO e ottenere una pensione unica a carico di quella gestione, la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve coincidere con la data della domanda amministrativa, e non con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Poiché il montante contributivo utile si forma solo all’esito della domanda di computo, la pensione non può decorrere prima di tale scelta. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, è stato ritenuto fondato anche il secondo, poiché la decorrenza del supplemento dipende da quella della pensione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. n. 282 del 1996

    La facoltà di computare nella gestione separata i contributi versati presso l'AGO per ottenere una pensione unica a carico della gestione separata comporta che la decorrenza del trattamento pensionistico coincida con la data della domanda amministrativa di computo.

  • art. 6 della L. n. 155 del 1981

    La disciplina ordinaria della decorrenza della pensione di vecchiaia non si applica quando l'assicurato opti per il computo dei contributi in altra gestione secondo il D.M. n. 282 del 1996.

  • art. 7 L. n. 105 del 1981

    Il decorso del supplemento di pensione è soggetto al termine biennale dilatorio previsto dalla norma, e la sua decorrenza dipende da quella della pensione principale.

  • art. 1 D.M. n. 282 del 1996

    Richiamato insieme all'art. 7 L. n. 105 del 1981 per escludere una decorrenza del supplemento non coerente con la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato esercita la facoltà di computare contributi versati in un'altra gestione al fine di ottenere una pensione unica a carico della gestione prescelta, la decorrenza del trattamento pensionistico coincide con la data della domanda amministrativa e non con la sola maturazione anagrafico-contributiva.
  • La scelta di convogliare contributi di gestioni diverse nella gestione che liquida la pensione è l'elemento costitutivo del montante contributivo utile, sicché non è ammissibile far decorrere il trattamento da un momento anteriore alla domanda di computo.
  • La decorrenza del supplemento di pensione è logicamente e giuridicamente subordinata alla decorrenza della pensione principale; ove quest'ultima sia erroneamente fissata, deve essere riesaminata anche la decorrenza del supplemento.
  • In tema di prestazioni pensionistiche, la disciplina speciale sul computo dei contributi prevale sulla regola generale di decorrenza della pensione di vecchiaia quando il pensionato opti per la liquidazione unitaria presso la gestione separata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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