Cassazione Civile, Ordinanza n. 06796/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali dovuti per l'anno 2014. Il geometra aveva contestato l'obbligo di iscrizione e di versamento alla Cassa, deducendo di non aver svolto attività professionale di geometra ma di essere solo socio di una società in nome collettivo; sosteneva inoltre che avesse già versato contributi all'INPS per altra attività. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo che l'iscrizione all'albo professionale e la gestione di società di costruzioni edili/imprese edili integrassero il presupposto dell'obbligo contributivo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: 1) ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice non avesse affrontato l'illegittimità della norma regolamentare per contrasto con la legge; 2) ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per vizio motivazionale e per errata applicazione dell'onere della prova, sostenendo che la cassa avrebbe dovuto provare lo svolgimento effettivo dell'attività professionale e che il versamento di contributi INPS escludesse l'obbligo verso la Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva effettivamente motivato sulla questione, richiamando la nozione estensiva di esercizio della professione connessa alla gestione di società di costruzioni edili e di imprese edili, già rilevante per legge e poi ribadita dallo statuto della Cassa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: non era configurabile il vizio motivazionale poiché non era stato indicato un fatto decisivo omesso, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. non sussisteva, essendo sufficiente, ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione, l'iscrizione all'albo professionale. La Corte ha inoltre affermato che, in presenza di iscrizione all'albo, non grava sulla Cassa la prova dell'assenza di attività, soprattutto se manca un'autodichiarazione dell'interessato circa fatti esonerativi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 4 è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione specifica sul punto contestato.
Non vi è stata omissione di pronuncia o motivazione sulla dedotta illegittimità della norma regolamentare, poiché la corte d'appello aveva affrontato la questione.
Il vizio motivazionale è escluso quando non si indica un fatto decisivo non valutato dal giudice.
L'onere della prova dell'assenza di attività non incombe sulla Cassa quando risulta l'iscrizione all'albo professionale; l'iscrizione è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo contributivo.
Richiamata come base del sistema degli obblighi contributivi degli enti privatizzati, in coerenza con interventi volti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può essere condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, anche in difetto di esercizio continuativo o redditualmente produttivo della professione.
- Quando la normativa regolamentare della cassa definisce l'obbligo contributivo in modo coerente con la legge di riferimento, il giudice può valorizzare una nozione estensiva di esercizio della professione, comprensiva di attività imprenditoriali o gestionali strettamente collegate al settore professionale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile se il ricorrente non individua un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.
- In presenza di iscrizione all'albo e di mancata autodichiarazione di fatti esonerativi, non è la cassa a dover provare l'assenza di attività professionale, poiché l'onere probatorio non si sposta sull'ente previdenziale.
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