Cassazione Civile, Ordinanza n. 25711/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile acquisito dalla contribuente per successione ereditaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse provato attività della contribuente diretta a potenziare il valore del bene e che il valore dichiarato in successione, mai contestato, escludesse la plusvalenza tassabile. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR, dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel disporre l'annullamento integrale dell'avviso: al più, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto riconoscersi solo la domanda subordinata della contribuente, cioè lo scomputo dei costi sostenuti per l'imposta di successione dal maggior imponibile ripreso a tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva accolto la domanda solo in via parziale, ma aveva escluso in radice l'esistenza di una plusvalenza tassabile, con conseguente annullamento integrale dell'atto impositivo. Poiché la pretesa erariale è stata considerata infondata, è stato superfluo esaminare la domanda subordinata relativa allo scomputo dell'imposta di successione. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per contestare la statuizione della CTR sulla tassazione della plusvalenza; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché il motivo è respinto per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato nel motivo insieme alle norme processuali, ma non decisivo nel caso concreto secondo la Corte.
Dedotti come violati dall'Agenzia; la Corte non accoglie la censura perché la sentenza d'appello aveva escluso in fatto e in diritto la sussistenza della plusvalenza tassabile.
Cita il procedimento camerale e la proposta del relatore, con regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica, perché la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su una lettura della sentenza impugnata incompatibile con la sua reale ratio decidendi, ossia quando censura una statuizione su domanda subordinata mentre il giudice di merito ha deciso la causa sulla domanda principale.
- Quando il giudice tributario esclude l'esistenza stessa della pretesa impositiva, l'eventuale domanda subordinata di rideterminazione del quantum diventa assorbita e non richiede esame.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi specificamente con la ragione decisiva della sentenza impugnata; il mancato confronto con tale ragione rende il motivo non idoneo a scalfire la decisione.
- La mera invocazione del principio secondo cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito non è sufficiente se la sentenza di merito non abbia affermato una parziale fondatezza della pretesa fiscale, ma ne abbia invece escluso integralmente il fondamento.
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