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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22330/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di primo livello aveva impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale e aveva recuperato gli importi mediante trattenute in busta paga, sostenendo che il taglio fosse illegittimo perché fondato su criteri di calcolo erronei e perché l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 consentiva la riduzione del solo trattamento accessorio, non di quello fondamentale. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione proposta dalle eredi del lavoratore, aveva riformato la decisione e condannato l’azienda alla restituzione delle somme. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 117 e 103 Cost., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto disapplicare la normativa regionale attuativa e che, se avesse ritenuto la normativa illegittima, avrebbe dovuto sollevare questione di costituzionalità; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 e della contrattazione collettiva, sostenendo di avere applicato correttamente le direttive del commissario ad acta e le linee regionali di indirizzo per il contenimento della spesa sanitaria. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha affermato che la norma di contenimento della spesa cristallizza il monte risorse accessorie al livello del 2010 e impone poi una riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale, sicché il taglio lineare del 30% per ciascun dirigente è contrario alla lettera della disposizione; tuttavia ha rilevato che la Corte territoriale, pur censurando correttamente quel criterio, aveva poi liquidato il dovuto senza verificare la previa riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni dal servizio e senza ricostruire correttamente il dare-avere secondo il meccanismo imposto dalla norma. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto fondati nei limiti di cui in motivazione i due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, affinché ridetermini correttamente i rapporti economici tra le parti applicando il criterio di cristallizzazione delle risorse al 2010 e di riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni del personale, senza procedere a un taglio forfettario del 30%. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la normativa regionale non poteva derogare ai limiti fissati dalla legge statale e che la questione avrebbe richiesto semmai un diverso scrutinio di legittimità costituzionale

  • art. 103 Cost.

    invocato dalla ricorrente per contestare la possibilità di disapplicazione della disciplina regionale da parte del giudice ordinario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    "l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    la Corte lo interpreta come disposizione di contenimento della spesa che cristallizza il fondo accessorio al livello 2010 e impone una riduzione proporzionale solo in caso di diminuzione del personale, non un taglio lineare individuale identico per tutti

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata come fonte del vincolo di finanza pubblica

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    richiamato per ribadire che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-bis

    utilizzato per affermare il collegamento tra contrattazione integrativa, efficienza, produttività e destinazione delle risorse accessorie alla performance

  • CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria, art. 51

    richiamato per la graduazione delle funzioni dirigenziali e per spiegare che la retribuzione di posizione variabile dipende dalla pesatura degli incarichi

  • CCNL area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009, artt. 9, 10 e 11

    richiamati per individuare i fondi contrattuali destinati rispettivamente a retribuzione di posizione, trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e retribuzione di risultato

  • d.lgs. n. 75 del 2017

    citado in relazione al rafforzamento del nesso tra performance e buon andamento nella contrattazione collettiva integrativa

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 1

    richiamato per il divieto di incremento dei trattamenti economici complessivi nei periodi considerati

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato quale fonte organizzativa del servizio sanitario e delle articolazioni aziendali rilevanti ai fini della graduazione delle funzioni

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nella domanda introduttiva come base dell’azione di lavoro proposta dal dirigente medico

Massime di principio

  • Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica che cristallizzano il fondo per il trattamento accessorio a un determinato anno base prevalgono sulla disciplina contrattuale collettiva e sulle scelte organizzative dell’amministrazione, che non può modificarne unilateralmente gli effetti.
  • Quando la legge prevede che le risorse per il trattamento accessorio siano ridotte in misura proporzionale alla diminuzione del personale, il criterio corretto non è un taglio percentuale uniforme sui singoli dipendenti, ma il ricalcolo del fondo complessivo depurato delle quote riferibili al personale cessato e la successiva ripartizione secondo i criteri contrattuali.
  • La retribuzione di posizione variabile dei dirigenti medici è componente del trattamento accessorio collegata alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi; la sua misura non può essere liberamente rimodulata dal datore di lavoro al di fuori della procedura contrattualmente prevista.
  • Se, per effetto della mancata o non corretta applicazione delle regole sui fondi, si verifica un pagamento non dovuto o un mancato pagamento, il giudice deve ricostruire il dare-avere applicando il meccanismo normativo e contrattuale corretto, senza limitarsi a confrontare importi erogati in periodi diversi.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide sulla distribuzione interna delle risorse tra gli aventi diritto, non sull’ammontare complessivo dei fondi, e richiede comunque l’attivazione del relativo procedimento; non può giustificare di per sé un taglio forfettario delle retribuzioni.
  • La pretesa del singolo dirigente a non subire una riduzione illegittima del trattamento accessorio integra un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario, anche se la controversia implichi una valutazione incidentale della legittimità degli atti di organizzazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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