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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato nel 2003. In un primo giudizio era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, con accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 1.7.2003 e ordine di ripristino del rapporto; la società aveva dato esecuzione a tale ordine. Successivamente, la sentenza di appello favorevole alla lavoratrice fu cassata con rinvio per insufficiente motivazione sul nesso causale tra le ragioni sostitutive indicate nel contratto e l’attività svolta. Dopo tale cassazione, la società intimò alla lavoratrice il recesso, sostenendo che la sentenza rescindente avesse fatto riacquistare efficacia alla risoluzione per naturale scadenza del termine. Nei giudizi di merito del presente procedimento, invece, fu ritenuto illegittimo il recesso intimato in pendenza del giudizio di rinvio, perché non vi sarebbe stata caducazione totale del precedente giudizio e sarebbe rimasta efficace la pronuncia di merito che dichiarava illegittimo il termine. Con il ricorso per cassazione la società dedusse violazione degli artt. 336, comma 2, 396, 310, comma 2, e 393 c.p.c., sostenendo l’erroneità della decisione impugnata sulla portata della cassazione con rinvio e sugli effetti del recesso intimato nelle more. La lavoratrice resistette con controricorso e, in memoria, fece valere l’esistenza di un giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, poiché nel giudizio riassunto davanti alla Corte d’Appello di Roma era stata confermata la nullità della clausola appositiva del termine e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1.7.2003 ancora in atto, sentenza poi passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’esistenza di un giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, concernente il medesimo rapporto di lavoro tra le stesse parti e avente ad oggetto la nullità della clausola appositiva del termine e la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 1.7.2003. Tale giudicato ha assorbito ogni ulteriore censura sulla validità del recesso intimato dalla società e ha reso definitiva la soluzione già raggiunta nel giudizio di rinvio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione e falsa applicazione di legge dedotte dalla ricorrente.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere gli effetti della cassazione con rinvio sulla decisione e sul rapporto di lavoro.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli effetti del giudizio rescindente e rescissorio.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la perdita di efficacia delle decisioni precedenti dopo la cassazione.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 336 c.p.c. per sostenere la tesi della caducazione degli effetti del precedente giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se si è formato successivamente alla sentenza impugnata, purché emerga dalla documentazione disponibile.
  • Quando tra le stesse parti esiste un giudicato su un punto fondamentale comune a più cause, l’accertamento definitivo di tale punto preclude il riesame della questione nel successivo giudizio, anche se questo abbia petitum o finalità diverse.
  • La formazione di un giudicato esterno sul rapporto sostanziale controverso assorbe le censure relative agli effetti processuali della precedente cassazione con rinvio e rende irrilevante la contestazione del recesso fondato sulla tesi della riacquisita efficacia del termine.
  • In presenza di soccombenza, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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