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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di lavoro in cui era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti, con accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, condanna alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni, poi cassata dalla Corte di cassazione con rinvio per la sola determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva liquidato un’indennità onnicomprensiva e aveva qualificato come generica e indimostrata la pretesa della società di restituzione di tutte le somme versate alla lavoratrice in esecuzione della sentenza poi riformata. Successivamente la società ha promosso un autonomo giudizio chiedendo la restituzione di € 95.705,92, oltre accessori. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che sulla pretesa restitutoria si fosse formato giudicato sostanziale, poiché la mancata impugnazione della sentenza di rinvio avrebbe impedito la riproposizione in un separato giudizio. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2041 e 2033 c.c., sostenendo che la precedente statuizione sulla restituzione non aveva efficacia di giudicato sostanziale e che la domanda poteva essere riproposta autonomamente, trattandosi di questione non decisa nel dispositivo ma semmai respinta in motivazione come generica e indimostrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto erronea la qualificazione data dalla corte territoriale alla precedente statuizione: la declaratoria di inammissibilità/genericità della domanda restitutoria non produce giudicato sostanziale sul diritto alla restituzione, ma solo un giudicato processuale; il riferimento al difetto di prova non ha valore decisorio quando la pretesa è rimasta indeterminata. Di conseguenza, la riproposizione della domanda restitutoria in un separato giudizio era ammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, affinché determini l’esatta misura del credito restitutorio tenendo conto dei reciproci dare-avere scaturenti dal complessivo esito del rapporto e del trattamento fiscale delle somme erogate, oltre che per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che la precedente statuizione sulla domanda restitutoria avesse prodotto giudicato sostanziale sul diritto dedotto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudicato formale e all’erronea estensione della preclusione alla riproposizione della domanda.

  • art. 2041 c.c.

    Evocato dalla ricorrente e considerato nel rinvio come profilo di possibile ingiustificato arricchimento derivante dal mancato esame effettivo della restituzione.

  • art. 2033 c.c.

    Evocato dalla ricorrente quale base della pretesa restitutoria di quanto corrisposto senza causa definitivamente conservata.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Indicata come ius superveniens applicato nel giudizio presupposto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria in luogo delle pregresse conseguenze economiche del rapporto.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi impugnata può essere proposta in appello anche successivamente, perché è conseguenza della domanda di modifica della decisione e non costituisce domanda nuova.
  • Se il giudice dell’impugnazione omette di pronunciare sulla domanda restitutoria, la parte può alternativamente impugnare l’omissione in cassazione oppure riproporre la domanda in un autonomo giudizio; la mancata impugnazione non determina giudicato sostanziale sul diritto alla restituzione.
  • Una statuizione che dichiara inammissibile o generica una domanda non produce giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto, ma soltanto un effetto processuale; il riferimento al difetto di prova non ha autonoma efficacia decisoria quando la pretesa non è specificamente definita.
  • Nel giudizio di rinvio sulla restituzione occorre valutare l’esatta misura del credito tenendo conto dell’intero dare-avere derivante dall’esito complessivo della controversia e, se del caso, del trattamento fiscale delle somme pagate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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