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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una dipendente/ collaboratrice assunta dal Comune mediante una successione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, per il periodo residuo rilevante, tramite contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 90 del TUEL per lo svolgimento di attività di supporto all’assessore. La lavoratrice sosteneva che il rapporto a termine, inizialmente previsto per 36 mesi e poi prorogato sino alla scadenza del mandato amministrativo, avesse superato il limite massimo di durata complessiva previsto per i contratti a termine e chiedeva il risarcimento del danno per abuso del termine. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile il limite dei 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e quantificando il danno secondo i criteri della L. n. 183/2010. Con l’unico motivo di ricorso il Comune denunciava violazione di legge, sostenendo che i rapporti ex art. 90 TUEL sono rapporti speciali di staff, fiduciari e collegati funzionalmente al mandato dell’organo politico, regolati anche dal regolamento comunale, e che pertanto la durata può essere commisurata al mandato elettivo senza applicazione del limite triennale generale; deduceva inoltre che la disciplina speciale non contrasta con la direttiva 1999/70/CE né con gli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 14 preleggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 90 TUEL, destinati agli uffici di supporto degli organi politici, costituiscono una disciplina speciale, caratterizzata da funzione ausiliaria, fiduciaria e di staff, e che la loro durata non è soggetta al limite generale di 36 mesi previsto per il lavoro a termine ordinario. La Corte ha valorizzato anche l’art. 18-ter introdotto dalla L. n. 8/2020 di conversione del d.l. n. 162/2019, qualificato come norma di interpretazione autentica, che chiarisce che tali contratti non possono durare oltre il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga alla disciplina generale e alle previsioni collettive. Esclusa la violazione della direttiva 1999/70/CE e ravvisata la specialità della disciplina, la sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l’intervento normativo sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • Direttiva 1999/70/CE

    esclusa la violazione, perché per i rapporti speciali ex art. 90 TUEL la ragione oggettiva del termine è già prevista dalla legge e non ricorre abuso del contratto a termine

  • art. 5, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    norma generale sul limite di durata complessiva dei contratti a termine, ritenuta non applicabile ai contratti speciali ex art. 90 TUEL

  • art. 90, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    prevede uffici di supporto agli organi politici e rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di natura fiduciaria e di staff; interpretato nel senso che la durata non può superare il mandato elettivo dell’organo politico

  • art. 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    disciplinando il lavoro a termine nella P.A., non si applica in modo sovrapponibile alla fattispecie speciale dell’art. 90 TUEL e non impedisce la durata fino al mandato elettivo

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che valga a imporre una diversa soluzione rispetto alla disciplina speciale e alla successiva norma interpretativa

  • art. 44 del regolamento comunale

    regolamento invocato per collegare la durata del rapporto al mandato dell’organo politico; la Corte lo considera coerente con la disciplina speciale

  • art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8

    norma di conversione che introduce l’art. 18-ter e ha portata interpretativa autentica

  • art. 18-ter, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162

    stabilisce che il contratto ex art. 90 TUEL non può durare oltre il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga all’art. 36 d.lgs. 165/2001 e alle clausole collettive limitative

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma interpretativa, ma esclusa la sua violazione

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato insieme all’art. 6 CEDU nel controllo sulla legge retroattiva, ma la Corte esclude la lesione

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del limite alla retroattività, ma non ritenuto violato

  • art. 3 Cost.

    richiamato per il principio di ragionevolezza; la Corte esclude irragionevolezza della norma interpretativa

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamato nei gradi di merito per la liquidazione economica del danno, ma la domanda viene infine respinta

  • art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183

    criterio usato dai giudici di merito per quantificare il risarcimento, ma la Cassazione ne travolge l’applicazione accogliendo il ricorso

Massime di principio

  • I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per uffici di supporto agli organi politici ex art. 90 TUEL costituiscono una disciplina speciale, caratterizzata da funzione di staff, natura fiduciaria e collegamento funzionale con il mandato dell’organo politico.
  • Per i rapporti ex art. 90 TUEL non opera il limite generale di 36 mesi previsto per il lavoro a termine ordinario, perché la durata è coerentemente riferita al mandato elettivo dell’organo politico di riferimento.
  • La norma interpretativa che chiarisce la durata massima dei contratti ex art. 90 TUEL fino al termine del mandato elettivo è legittima se coerente con la struttura della disciplina speciale e con un assetto normativo già desumibile dal testo originario.
  • La specialità della disciplina sottrae tali rapporti alla sovrapposizione integrale con la disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001 e con l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
  • Non ricorre abuso del contratto a termine quando la durata è giustificata da una ragione oggettiva prevista direttamente dalla legge per l’esercizio di funzioni ausiliarie e di supporto politico-amministrativo.
  • In presenza di una disciplina speciale e di un quadro fattuale già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito rigettando la domanda senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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