Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una dipendente/ collaboratrice assunta dal Comune mediante una successione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, per il periodo residuo rilevante, tramite contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 90 del TUEL per lo svolgimento di attività di supporto all’assessore. La lavoratrice sosteneva che il rapporto a termine, inizialmente previsto per 36 mesi e poi prorogato sino alla scadenza del mandato amministrativo, avesse superato il limite massimo di durata complessiva previsto per i contratti a termine e chiedeva il risarcimento del danno per abuso del termine. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile il limite dei 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e quantificando il danno secondo i criteri della L. n. 183/2010. Con l’unico motivo di ricorso il Comune denunciava violazione di legge, sostenendo che i rapporti ex art. 90 TUEL sono rapporti speciali di staff, fiduciari e collegati funzionalmente al mandato dell’organo politico, regolati anche dal regolamento comunale, e che pertanto la durata può essere commisurata al mandato elettivo senza applicazione del limite triennale generale; deduceva inoltre che la disciplina speciale non contrasta con la direttiva 1999/70/CE né con gli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 14 preleggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 90 TUEL, destinati agli uffici di supporto degli organi politici, costituiscono una disciplina speciale, caratterizzata da funzione ausiliaria, fiduciaria e di staff, e che la loro durata non è soggetta al limite generale di 36 mesi previsto per il lavoro a termine ordinario. La Corte ha valorizzato anche l’art. 18-ter introdotto dalla L. n. 8/2020 di conversione del d.l. n. 162/2019, qualificato come norma di interpretazione autentica, che chiarisce che tali contratti non possono durare oltre il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga alla disciplina generale e alle previsioni collettive. Esclusa la violazione della direttiva 1999/70/CE e ravvisata la specialità della disciplina, la sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l’intervento normativo sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
Direttiva 1999/70/CE
esclusa la violazione, perché per i rapporti speciali ex art. 90 TUEL la ragione oggettiva del termine è già prevista dalla legge e non ricorre abuso del contratto a termine
art. 5, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
norma generale sul limite di durata complessiva dei contratti a termine, ritenuta non applicabile ai contratti speciali ex art. 90 TUEL
art. 90, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
prevede uffici di supporto agli organi politici e rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di natura fiduciaria e di staff; interpretato nel senso che la durata non può superare il mandato elettivo dell’organo politico
art. 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
disciplinando il lavoro a termine nella P.A., non si applica in modo sovrapponibile alla fattispecie speciale dell’art. 90 TUEL e non impedisce la durata fino al mandato elettivo
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che valga a imporre una diversa soluzione rispetto alla disciplina speciale e alla successiva norma interpretativa
art. 44 del regolamento comunale
regolamento invocato per collegare la durata del rapporto al mandato dell’organo politico; la Corte lo considera coerente con la disciplina speciale
art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8
norma di conversione che introduce l’art. 18-ter e ha portata interpretativa autentica
art. 18-ter, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
stabilisce che il contratto ex art. 90 TUEL non può durare oltre il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga all’art. 36 d.lgs. 165/2001 e alle clausole collettive limitative
art. 111 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma interpretativa, ma esclusa la sua violazione
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato insieme all’art. 6 CEDU nel controllo sulla legge retroattiva, ma la Corte esclude la lesione
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno del limite alla retroattività, ma non ritenuto violato
art. 3 Cost.
richiamato per il principio di ragionevolezza; la Corte esclude irragionevolezza della norma interpretativa
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato nei gradi di merito per la liquidazione economica del danno, ma la domanda viene infine respinta
art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183
criterio usato dai giudici di merito per quantificare il risarcimento, ma la Cassazione ne travolge l’applicazione accogliendo il ricorso
Massime di principio
- I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per uffici di supporto agli organi politici ex art. 90 TUEL costituiscono una disciplina speciale, caratterizzata da funzione di staff, natura fiduciaria e collegamento funzionale con il mandato dell’organo politico.
- Per i rapporti ex art. 90 TUEL non opera il limite generale di 36 mesi previsto per il lavoro a termine ordinario, perché la durata è coerentemente riferita al mandato elettivo dell’organo politico di riferimento.
- La norma interpretativa che chiarisce la durata massima dei contratti ex art. 90 TUEL fino al termine del mandato elettivo è legittima se coerente con la struttura della disciplina speciale e con un assetto normativo già desumibile dal testo originario.
- La specialità della disciplina sottrae tali rapporti alla sovrapposizione integrale con la disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001 e con l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
- Non ricorre abuso del contratto a termine quando la durata è giustificata da una ragione oggettiva prevista direttamente dalla legge per l’esercizio di funzioni ausiliarie e di supporto politico-amministrativo.
- In presenza di una disciplina speciale e di un quadro fattuale già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito rigettando la domanda senza rinvio.
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