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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico di primo livello di una azienda sanitaria locale ha impugnato la nota con cui l’ente datore di lavoro aveva modificato in peius il trattamento economico variabile aziendale, riducendolo del 30% e trattenendo in busta paga le somme ritenute indebite. Il lavoratore sosteneva che la decurtazione fosse illegittima perché fondata su criteri di calcolo errati dei fondi contrattuali per gli anni 2011, 2012 e 2013, in violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, della l. n. 122/2010, della circolare MEF n. 12/2011 e delle indicazioni della Conferenza delle Regioni, con indebita estensione del taglio anche al trattamento fondamentale e senza previa revisione della graduazione delle funzioni. Chiedeva quindi la declaratoria di illegittimità della decurtazione e la restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale respingeva la domanda, ma la Corte d’appello riformava la decisione e condannava l’ASL al pagamento di euro 5.119,89 oltre accessori. L’ASL ricorreva per cassazione con due motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto, perché la Corte definisce il giudizio in rito per improcedibilità del ricorso: manca il deposito, nel termine di legge, della copia autentica completa della sentenza impugnata con la relata di notificazione, sicché non è possibile verificare né l’oggetto della controversia né la decisività delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’ASL. Ha rilevato che, ai fini dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata completa di tutte le pagine necessarie a comprendere oggetto e ragioni della decisione, nonché la relata di notificazione se la sentenza è stata notificata. Nel caso concreto, la documentazione depositata non era idonea: risultava solo un’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma non la sentenza integrale con relata. Neppure la sentenza completa era reperibile nel fascicolo d’ufficio o prodotta dalla parte intimata, rimasta comunque inattiva. Perciò la Corte non ha potuto esaminare i motivi di ricorso e ha dichiarato l’improcedibilità, senza statuire sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata completa di tutte le pagine necessarie e, se la decisione è stata notificata, anche la relata di notifica

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    in assenza di allegazione della notificazione della sentenza gravata, opera il termine lungo per impugnare

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    se la decisione è stata notificata o tale circostanza emerge dagli atti, opera il termine breve di impugnazione e incombe l’onere di depositare la copia notificata

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    la documentazione sulla notificazione della sentenza può essere prodotta nei modi consentiti da tale norma, purché entro i termini di legge

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    la copia della sentenza può essere disponibile se prodotta dal controricorrente nel termine previsto

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di acquisire il fascicolo d’ufficio nei casi consentiti dalla norma

  • art. 16, l. n. 412/1991

    richiamato dalla sentenza d’appello per il maggior danno sugli interessi dovuti sulle somme riconosciute

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010

    era invocato dal lavoratore come norma che consentirebbe la decurtazione del solo trattamento accessorio e non di quello fondamentale

  • l. n. 122/2010

    richiamata quale fonte asseritamente mal applicata nella determinazione dei fondi contrattuali

  • circolare MEF n. 12/2011

    richiamata come criterio amministrativo asseritamente utilizzato in modo non conforme alla legge

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la domanda introduttiva del giudizio di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della sola documentazione incompleta o non idonea a rendere leggibile la decisione impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, quando impedisce alla Corte di verificare oggetto della controversia, ragioni della decisione e pertinenza delle censure.
  • L’onere di deposito della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. comprende la copia autentica integrale della decisione e, se questa è stata notificata, la relativa relata; il mancato assolvimento non è sanato dalla mera esistenza del fascicolo di causa se il testo completo non è comunque disponibile per il controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve rispettare il termine breve e depositare la documentazione attestante la notificazione; in difetto, la Corte valuta l’improcedibilità secondo le risultanze processuali e documentali disponibili.
  • L’accesso cognitivo alla motivazione della decisione impugnata è presupposto necessario per il vaglio dei motivi di ricorso: se tale accesso è precluso per carenza documentale, la Corte non può esaminare il merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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