Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico di primo livello di una azienda sanitaria locale ha impugnato la nota con cui l’ente datore di lavoro aveva modificato in peius il trattamento economico variabile aziendale, riducendolo del 30% e trattenendo in busta paga le somme ritenute indebite. Il lavoratore sosteneva che la decurtazione fosse illegittima perché fondata su criteri di calcolo errati dei fondi contrattuali per gli anni 2011, 2012 e 2013, in violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, della l. n. 122/2010, della circolare MEF n. 12/2011 e delle indicazioni della Conferenza delle Regioni, con indebita estensione del taglio anche al trattamento fondamentale e senza previa revisione della graduazione delle funzioni. Chiedeva quindi la declaratoria di illegittimità della decurtazione e la restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale respingeva la domanda, ma la Corte d’appello riformava la decisione e condannava l’ASL al pagamento di euro 5.119,89 oltre accessori. L’ASL ricorreva per cassazione con due motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto, perché la Corte definisce il giudizio in rito per improcedibilità del ricorso: manca il deposito, nel termine di legge, della copia autentica completa della sentenza impugnata con la relata di notificazione, sicché non è possibile verificare né l’oggetto della controversia né la decisività delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’ASL. Ha rilevato che, ai fini dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata completa di tutte le pagine necessarie a comprendere oggetto e ragioni della decisione, nonché la relata di notificazione se la sentenza è stata notificata. Nel caso concreto, la documentazione depositata non era idonea: risultava solo un’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma non la sentenza integrale con relata. Neppure la sentenza completa era reperibile nel fascicolo d’ufficio o prodotta dalla parte intimata, rimasta comunque inattiva. Perciò la Corte non ha potuto esaminare i motivi di ricorso e ha dichiarato l’improcedibilità, senza statuire sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata completa di tutte le pagine necessarie e, se la decisione è stata notificata, anche la relata di notifica
art. 327, comma 1, c.p.c.
in assenza di allegazione della notificazione della sentenza gravata, opera il termine lungo per impugnare
art. 325, comma 2, c.p.c.
se la decisione è stata notificata o tale circostanza emerge dagli atti, opera il termine breve di impugnazione e incombe l’onere di depositare la copia notificata
art. 372, comma 2, c.p.c.
la documentazione sulla notificazione della sentenza può essere prodotta nei modi consentiti da tale norma, purché entro i termini di legge
art. 370, comma 3, c.p.c.
la copia della sentenza può essere disponibile se prodotta dal controricorrente nel termine previsto
art. 369, comma 3, c.p.c.
la Corte richiama la possibilità di acquisire il fascicolo d’ufficio nei casi consentiti dalla norma
art. 16, l. n. 412/1991
richiamato dalla sentenza d’appello per il maggior danno sugli interessi dovuti sulle somme riconosciute
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010
era invocato dal lavoratore come norma che consentirebbe la decurtazione del solo trattamento accessorio e non di quello fondamentale
l. n. 122/2010
richiamata quale fonte asseritamente mal applicata nella determinazione dei fondi contrattuali
circolare MEF n. 12/2011
richiamata come criterio amministrativo asseritamente utilizzato in modo non conforme alla legge
art. 414 c.p.c.
norma processuale richiamata per la domanda introduttiva del giudizio di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della sola documentazione incompleta o non idonea a rendere leggibile la decisione impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, quando impedisce alla Corte di verificare oggetto della controversia, ragioni della decisione e pertinenza delle censure.
- L’onere di deposito della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. comprende la copia autentica integrale della decisione e, se questa è stata notificata, la relativa relata; il mancato assolvimento non è sanato dalla mera esistenza del fascicolo di causa se il testo completo non è comunque disponibile per il controllo di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve rispettare il termine breve e depositare la documentazione attestante la notificazione; in difetto, la Corte valuta l’improcedibilità secondo le risultanze processuali e documentali disponibili.
- L’accesso cognitivo alla motivazione della decisione impugnata è presupposto necessario per il vaglio dei motivi di ricorso: se tale accesso è precluso per carenza documentale, la Corte non può esaminare il merito delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22330/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →