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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore imbarcato in continuità su un motopeschereccio destinato alla mitilicoltura, a seguito del disarmo dell’unità. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per omesso esperimento della procedura di conciliazione e per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, disponendo la reintegrazione e il risarcimento. La Corte d’Appello, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, aveva escluso la manifesta insussistenza del motivo oggettivo e aveva quindi applicato una tutela indennitaria, risolvendo il rapporto alla data del licenziamento e quantificando l’indennità in 15 mensilità sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a € 1.861,11, respingendo inoltre il reclamo del lavoratore sulla inclusione di un assegno ad personam. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione delle norme sul licenziamento per g.m.o. e sulla tutela reale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la manifesta insussistenza del fatto, limitandosi a valorizzare il repêchage; 2) nullità per omessa pronuncia sulla manifesta inconfigurabilità del fatto posto a base del recesso; 3) nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla quantificazione della retribuzione globale di fatto, perché la motivazione confermava i calcoli del primo giudice mentre il dispositivo sembrava aderire alla diversa somma richiesta dal lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi perché, alla luce degli interventi della Corte costituzionale successivi alla sentenza impugnata, la disciplina dell’art. 18, comma 7, St. lav. impone, in caso di accertata insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’applicazione della tutela reintegratoria senza margini di scelta per il giudice tra reintegra e indennità. Ha inoltre ritenuto fondato il terzo motivo, rilevando un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione della retribuzione globale di fatto, non eliminabile come mero errore materiale. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce del mutato quadro normativo, con applicazione della tutela reintegratoria e determinazione sia dell’indennità risarcitoria sia della retribuzione globale di fatto. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 604/1966

    richiamato quale parametro del giustificato motivo oggettivo di licenziamento

  • art. 18, commi 4 e 7, l. n. 300/1970

    dopo le sentenze della Corte costituzionale, in caso di accertata insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. va applicata la tutela reintegratoria

  • art. 1256 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della contestazione sulla temporanea impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa

  • art. 1464 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della contestazione sulla temporanea impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sul fatto posto a base del licenziamento

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità è affermata per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo non eliminabile come errore materiale

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta prima della pubblicazione della decisione di legittimità, muta il regime sanzionatorio applicabile al licenziamento, la Corte di cassazione deve tenerne conto nel decidere il ricorso pendente.
  • In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accertata l’insussistenza del fatto posto a base del recesso, la tutela applicabile è quella reintegratoria, senza che il giudice disponga di un potere di scelta tra reintegra e sola tutela economica.
  • Nel rito del lavoro, il contrasto tra dispositivo e motivazione determina nullità della sentenza solo quando sia insanabile; se non è possibile individuare con certezza la statuizione effettiva del giudice, il vizio non è riducibile a mero errore materiale e la sentenza è nulla in parte qua.
  • La corretta determinazione della retribuzione globale di fatto rilevante ai fini dell’indennità risarcitoria deve essere coerente con la motivazione e con il dispositivo; una divergenza non chiaribile impone la cassazione della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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