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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Una dirigente medica di primo livello aveva impugnato davanti al giudice del lavoro la nota con cui l’azienda sanitaria aveva modificato in senso peggiorativo il trattamento economico variabile aziendale, disponendo una riduzione forfettaria del 30% della remunerazione accessoria e il recupero delle somme in busta paga. La lavoratrice sosteneva che il taglio fosse illegittimo perché, nel calcolo dei fondi contrattuali per gli anni 2011-2013, erano stati applicati criteri non conformi all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e alla normativa contrattuale, essendo consentita la riduzione solo del trattamento accessorio e non di quello fondamentale, oltre a lamentare la mancata preventiva revisione della graduazione delle funzioni. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione della lavoratrice e condannato l’azienda alla restituzione delle somme trattenute. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto carenza di interesse ad agire e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il diritto del dirigente sarebbe emerso solo dopo la revisione della graduazione delle funzioni; con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 e delle clausole collettive sulla retribuzione di posizione, sostenendo di avere agito in conformità ai vincoli di contenimento della spesa e alle linee di indirizzo commissariali regionali, che avrebbero imposto la riduzione del fondo e l’adeguamento dei trattamenti accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché privo di adeguata autosufficienza: il ricorso non riportava integralmente gli atti rilevanti del giudizio di merito e non consentiva di verificare con precisione in quale termini fosse stata sollevata l’eccezione di carenza di interesse. Ha invece ritenuto fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo, affermando che l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio all’importo del 2010 e la loro successiva riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio. La Corte ha chiarito che la riduzione non può essere eseguita mediante un taglio lineare identico del 30% su ogni singolo dirigente, perché ciò contrasta con la lettera della norma e con la necessità di ricalcolare prima i fondi, depurandoli delle quote riferibili al personale cessato, e poi determinare quanto spetti a ciascun medico. Poiché la sentenza d’appello aveva riconosciuto l’illegittimità del taglio percentuale ma aveva quantificato il dovuto senza verificare l’effettiva riduzione dei fondi per cessazioni dal servizio, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di interesse ad agire della lavoratrice; la Corte non esamina nel merito la censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura resta assorbita nell’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010

    "l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    La norma cristallizza il plafond complessivo delle risorse per il trattamento accessorio all’importo del 2010 e ne impone la riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale; non consente tagli forfettari identici su ciascun dipendente né incide sul trattamento fondamentale.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; i trattamenti accessori sono collegati a performance e attività specifiche.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001

    La contrattazione collettiva integrativa deve destinare una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, in coerenza con gli obiettivi di efficienza e produttività.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    La graduazione delle funzioni dirigenziali determina il trattamento economico di posizione; la retribuzione di posizione è composta da quota fissa e quota variabile collegata alla pesatura degli incarichi.

  • art. 9 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    Individuato dalla Corte quale fonte dei fondi per l’indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e altri trattamenti accessori.

  • art. 10 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    Richiamato come disciplina del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

  • art. 11 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    Richiamato come disciplina del fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali, senza specifica autonoma trattazione nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali, senza specifica autonoma trattazione nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • L. 122/2010

    Richiamata quale legge di conversione dell’art. 9, comma 2-bis, e come fonte dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, le risorse destinate al trattamento accessorio possono essere cristallizzate al livello dell’anno base fissato dalla legge e ulteriormente ridotte in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, poiché si tratta di regole inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla contrattazione collettiva.
  • La riduzione delle risorse accessorie non può essere attuata con un taglio lineare e uniforme su ciascun dipendente, se la legge impone una riduzione proporzionale del monte risorse complessivo: occorre prima ricalcolare il fondo, depurandolo delle quote riferibili ai cessati, e poi determinare la quota spettante a ciascun avente diritto.
  • La retribuzione di posizione variabile dei dirigenti medici è strettamente collegata alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi; la sua quantificazione individuale presuppone la corretta determinazione del fondo e delle quote residue, non un abbattimento forfettario del trattamento.
  • In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di carenze di interesse o di violazioni processuali che dipendono dal contenuto degli atti di merito richiede specifica autosufficienza: la mera sintesi narrativa degli atti non basta se impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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