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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, in continuazione, lamentando che il giudice di merito aveva negato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Secondo la difesa, il diniego si fondava su un travisamento del dato probatorio e sulla falsa applicazione degli artt. 56-quater e 58 della legge n. 689 del 1981: la supposizione di insolvenza era ricavata da elementi non decisivi, perché l'assenza di redditi era coerente con precedenti percorsi di affidamento in prova e attività di volontariato, mentre il presunto "insoluto" verso l'erario derivava da pene pecuniarie precedenti non ancora oggetto di ordine di esecuzione. La difesa sosteneva inoltre che, anche a voler ritenere rilevante la condizione economica, la prognosi di inadempimento non sarebbe ostativa alla pena pecuniaria sostitutiva, e censurava infine l'omesso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. La Procura generale ha concluso per il rigetto, ritenendo congrua la prognosi negativa formulata dalla Corte territoriale. Nelle more è stata prodotta documentazione relativa a una sopravvenuta occupazione lavorativa a tempo determinato e all'estinzione, per esito positivo della prova, delle precedenti pene e dei relativi effetti penali.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito del motivo, ma ha rimesso la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sui presupposti applicativi della pena pecuniaria sostitutiva. La questione devoluta è se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata quando il giudice, sulla base di elementi di fatto, formuli una prognosi negativa sulla capacità di adempimento dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di resistenza contestato nel giudizio di merito.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice del porto abusivo di armi contestato nel giudizio di merito.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»

    La disposizione è il fulcro del contrasto: secondo un orientamento può giustificare il diniego della pena pecuniaria se vi sono fondati motivi di prognosi negativa sull'adempimento; secondo l'orientamento opposto, richiamando le Sezioni Unite Gagliardi, tale prognosi non può essere riferita alla pena pecuniaria sostitutiva, ma solo alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni in senso tecnico.

  • art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato per evidenziare la nuova disciplina delle pene pecuniarie sostitutive, il valore giornaliero di commutazione e la possibilità di modulare la pena in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

  • art. 57, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva breve.

  • art. 59, lett. b), legge 24 novembre 1981, n. 689

    Citato per escluderne l'operatività nel caso concreto per difetto del presupposto temporale.

  • art. 133 c.p.

    Parametro generale per la valutazione discrezionale della pena sostitutiva e della prognosi sull'adeguatezza della sanzione, con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del condannato.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato per l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio in base alle condizioni economiche del reo, con diminuzione della pena quando la misura minima risulti eccessivamente gravosa.

  • art. 133-ter c.p.

    Richiamato per la possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, in ragione delle condizioni economiche del condannato.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato quale esito della riforma del 2022, che ha ridisegnato il catalogo delle pene sostitutive.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato come meccanismo di sentencing che consente al giudice di acquisire elementi per una valutazione puntuale sulla sostituzione della pena.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    Richiamato per il limite di pena entro il quale opera la sospensione dell'esecuzione, in coerenza con il nuovo limite massimo di pena sostituibile.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    Norma processuale che consente la rimessione della questione alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Citato dalla difesa in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale e agli effetti estintivi conseguenti all'esito positivo della prova.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione al finalismo rieducativo della pena e alla ratio della riforma delle pene sostitutive.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per il principio di eguaglianza sostanziale, particolarmente rilevante nella disciplina della pena pecuniaria.

Massime di principio

  • In tema di pena pecuniaria sostitutiva, la questione se il giudice possa negare la sostituzione per prognosi negativa sulla capacità di adempimento dell'imputato dipende dall'interpretazione dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 ed è stata oggetto di un persistente contrasto giurisprudenziale.
  • Un orientamento ricostruttivo, valorizzato da precedenti delle Sezioni Unite, ritiene che la prognosi di inadempimento ostativa riguardi solo le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni in senso tecnico e non la pena pecuniaria sostitutiva; pertanto, la condizione economica disagiata non può di per sé impedire la sostituzione.
  • L'orientamento opposto ammette che il giudice possa rigettare la sostituzione quando, sulla base di specifici elementi di fatto, sia ragionevolmente prevedibile che il condannato non adempirà all'obbligazione pecuniaria.
  • La valutazione sulla sostituzione della pena detentiva breve è comunque discrezionale e va ricondotta ai criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare in modo coerente sia sulla personalità dell'imputato sia sulle modalità del fatto, senza automatismi.
  • La riforma del 2022 e la nuova disciplina delle pene sostitutive rafforzano la lettura sistematica orientata all'accessibilità della pena pecuniaria, alla sua modulazione in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato e al finalismo rieducativo della sanzione.
  • Quando il contrasto giurisprudenziale sia rilevante e pregiudiziale alla decisione, la Corte di cassazione può rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeArmiImpugnazioniMisure alternative
RamiReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

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