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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona interessata ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di cassazione. In motivazione, quella sentenza aveva rilevato che all'imputata non era stato notificato il decreto di citazione in giudizio, con conseguente nullità assoluta e insanabile. Nel dispositivo, però, era stato disposto l'annullamento soltanto della sentenza di appello e non anche di quella di primo grado, con rinvio degli atti al giudice di primo grado. L'istanza deduce quindi la discrasia tra motivazione e dispositivo e chiede l'allineamento del dispositivo alla motivazione, con annullamento di entrambe le sentenze di merito.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che, poiché nella motivazione della precedente sentenza era stata accertata la mancata notificazione del decreto di citazione in giudizio all'imputata e quindi una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., il dispositivo era stato erroneamente formulato. Di conseguenza, la correzione comporta l'annullamento di entrambe le sentenze di merito e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La mancata notificazione del decreto di citazione in giudizio integra una nullità assoluta e insanabile.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo non rispecchia la motivazione della decisione, è esperibile la correzione dell'errore materiale per riallineare il comando giudiziale alla ratio effettivamente espressa.
  • La mancata notificazione del decreto di citazione in giudizio all'imputato determina una nullità assoluta e insanabile, con effetti travolgenti sulle sentenze di merito rese in un procedimento viziato.
  • Se la nullità assoluta investe la vocatio in ius, il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento delle decisioni di merito e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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