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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14752/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza in sede esecutiva, sostenendo che dovessero essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso. Il tribunale aveva negato il beneficio ritenendo decisiva l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, già al momento della consumazione del primo reato, l'interessato avesse programmato, almeno nelle linee generali, anche i fatti successivi; rilevava inoltre la significativa distanza temporale tra i reati. In cassazione le doglianze sono state ritenute generiche e risolventesi nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio e delle sentenze in esecuzione, in contrasto con la valutazione del giudice dell'esecuzione, non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il diniego della continuazione, osservando che mancavano circostanze da cui desumere la programmazione iniziale dei reati successivi e che la distanza temporale tra gli episodi deponeva per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede la previa programmazione, almeno nelle linee generali, anche dei reati successivi sin dal primo fatto; l'assenza di tale programma esclude il vincolo della continuazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione postula che i reati successivi siano riconducibili a un programma criminoso già esistente al momento del primo fatto, sia pure in forma non analitica ma almeno nelle sue linee essenziali.
  • La sola vicinanza tipologica tra i reati non basta: la significativa distanza temporale tra gli episodi è indice, se corroborata dal contesto, di autonome risoluzioni criminose.
  • In sede di legittimità, non è consentito proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio quando la valutazione del giudice dell'esecuzione sia logicamente coerente.
  • Il ricorso è inammissibile se le doglianze sono generiche e non confrontano specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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