Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un solo motivo: l'intervenuta prescrizione del reato ascritto, commesso il 27 gennaio 2017. La Corte di cassazione ha però rilevato che nei confronti del ricorrente era stata riconosciuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, circostanza ad effetto speciale che comporta l'aumento della pena di due terzi e incide quindi sul termine di prescrizione. Tenendo conto anche delle cause di interruzione, il termine non risultava ancora maturato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini della prescrizione, devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale anche se ritenute subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti, poiché il giudizio ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Ai fini della prescrizione devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante per il termine prescrizionale.
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti non modifica l'incidenza delle aggravanti ad effetto speciale sul calcolo della prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche quando siano state giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti.
- Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non elimina l'incidenza dell'aggravante ad effetto speciale sulla pena massima rilevante per la prescrizione.
- Se il termine prescrizionale, determinato considerando le aggravanti ad effetto speciale e le cause di interruzione, non è ancora maturato, la relativa doglianza è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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