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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di minaccia e lesioni personali. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, l'intervenuta prescrizione del reato prima della decisione di secondo grado; dall'altro, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, evocando gli artt. 52, 62, 612 e 581 c.p. La parte civile si è costituita con memorie chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, osservando che il termine era stato interrotto dalla lettura del dispositivo di primo grado e che, alla data della sentenza di appello, non erano decorsi né il termine ordinario di sei anni né quello massimo di sette anni e sei mesi. Ha inoltre ritenuto non deducibili le ulteriori doglianze, perché miravano a una diversa lettura delle prove e a un nuovo apprezzamento di merito, preclusi in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, rilevando che le memorie depositate non avevano apportato uno specifico contributo alla decisione e che una di esse era tardiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza che la Corte ne affronti il contenuto nel merito

  • art. 62 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione

  • art. 581 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione

  • art. 612 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione

  • art. 611 c.p.p.

    utilizzato per affermare la tardività di una delle memorie della parte civile, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi

  • art. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328

    richiamato per affermare che la prescrizione è interrotta dalla lettura del dispositivo di primo grado

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944

    richiamato per ribadire che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito

  • Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716

    richiamato per escludere la rifusione delle spese alla parte civile che non abbia apportato uno specifico contributo alla decisione

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino

    richiamato in continuità con il principio secondo cui la parte civile ottiene le spese solo se il suo intervento risulti effettivamente utile alla decisione

Massime di principio

  • La prescrizione del reato non può essere utilmente dedotta quando, prima della decisione impugnata, sia intervenuto un atto interruttivo idoneo a far decorrere un nuovo termine, come la lettura del dispositivo di primo grado.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera alternativa lettura del materiale probatorio o in un diverso apprezzamento del fatto, se non sono indicati specifici travisamenti delle risultanze processuali.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente una rivalutazione autonoma del merito, essendo riservata al giudice di merito la valutazione esclusiva degli elementi di fatto.
  • La parte civile può ottenere la rifusione delle spese solo se la sua attività difensiva apporta uno specifico e concreto contributo alla decisione; una mera adesione alla richiesta di inammissibilità o di rigetto non è sufficiente.
  • La tardività del deposito delle memorie oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. impedisce di valorizzarle ai fini della decisione e della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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