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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della continuazione esterna. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra due reati già giudicati con precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile: un reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e un reato previsto dall'art. 186-bis, comma 3, e 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello aveva escluso la continuazione sia perché la richiesta non era stata proposta con l'atto di gravame né con motivi aggiunti, sia perché i reati avevano natura diversa e non emergeva una programmazione unitaria. Il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato perché la questione della continuazione, quando riguarda un reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare, può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo mediante motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p.; in mancanza di motivi aggiunti, la doglianza è inammissibile. È richiamata anche la possibilità di far valere la continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna per un reato divenuto irrevocabile dopo la scadenza del termine d'impugnazione deve essere proposta con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; in difetto, la questione non è utilmente deducibile.
  • La proponibilità della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non consente di introdurre la relativa questione nel giudizio di cognizione senza rispettare le forme processuali previste per l'impugnazione.
  • La mancata deduzione della questione con motivi aggiunti può essere assorbente e rende il ricorso manifestamente infondato o inammissibile quando si contesta il diniego di continuazione esterna in appello.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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