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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14751/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati già definiti in sentenze da eseguire. Secondo il ricorso, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel negare il vincolo della continuazione. La Corte rileva però che l'ordinanza ha applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sull'art. 81, comma 2, c.p., osservando che mancavano elementi per ritenere che, fin dal primo reato, fosse stato programmato anche il disegno criminoso relativo ai reati successivi. Decisive sono state la notevole distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e la circostanza che alcuni reati erano stati commessi mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari. Le doglianze sono state ritenute generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato in modo non illogico dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, ritenendo corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di un programma criminoso unitario e sulla riconducibilità dei fatti a autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede che, sin dalla consumazione del primo reato, risulti programmato almeno nelle linee generali anche il compimento dei reati successivi; in mancanza, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra più reati presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso formato ab origine, almeno nelle sue linee essenziali, e non può fondarsi sulla sola pluralità di violazioni commesse dallo stesso soggetto.
  • La significativa distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e la commissione di ulteriori reati in una situazione detentiva o assimilabile possono costituire indici ostativi al ravvisare un programma unitario.
  • Nel giudizio di legittimità sul diniego della continuazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio, specie quando la motivazione del giudice dell'esecuzione non sia manifestamente illogica.
  • Censure generiche o meramente alternative rispetto alla ricostruzione del giudice di merito non sono idonee a scalfire il provvedimento impugnato e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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