Cassazione Penale, Sentenza n. 35652/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 14/11/2022 che aveva confermato la condanna (pena: 8 mesi di arresto) per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, per essersi Majorana posto alla guida di un'autovettura il 07/03/2018 pur essendo sprovvisto di patente, mentre era destinatario dell'avviso orale emesso dal Questore il 29/01/2018 (notificato il 15/02/2018). Il ricorrente lamentava in particolare vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.) e carenza di adeguata motivazione sulla quantificazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo determinante l'accertamento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dell'insussistenza del reato. Ha precisato che l'avviso orale "mero" (cioè non corredato da prescrizioni/divieti ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011) non costituisce una misura di prevenzione personale idonea a far scattare la fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011. Di conseguenza è stata rilevata la carenza di un elemento strutturale del reato contestato e la decisione di merito è stata annullata per insussistenza del reato.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)
Prevede la pena per chi guida senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata se la persona è già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale. La Corte ha interpretato che tale fattispecie richiede che la misura di prevenzione personale abbia natura effettiva di limitazione (non si applica all'avviso orale "mero").
art. 3 d.lgs. 159/2011 (avviso orale)
Regola l'avviso orale; distingue l'avviso orale "mero" da quello corredato da prescrizioni (comma 4). La Corte ha ritenuto che l'avviso orale privo di prescrizioni non comporti limitazioni di libertà tali da integrarsi con l'art. 73.
art. 120 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Collega le misure di prevenzione personali agli effetti sul rilascio/revoca della patente. La giurisprudenza citata e la Corte hanno sottolineato il legame tra art. 120 e la configurazione dell'elemento soggettivo/oggettivo richiesto dall'art. 73.
Richiama la continuità di richiamo alle disposizioni sulle misure di prevenzione e ai collegamenti con la normativa previgente; la Corte ha usato tale riferimento per valutare la natura dell'avviso orale rispetto alle misure di prevenzione storiche.
Impone al giudice di rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado, l'insussistenza del reato o cause di estinzione della punibilità. La Corte l'ha richiamato per giustificare l'accertamento dell'insussistenza del reato anche se il ricorso verteva sulla sola quantificazione della pena.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, richiamata dall'imputato in sede di gravame; la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento delle attenuanti valutando la recidiva e le modalità della condotta.
Criteri per la determinazione della pena. Il ricorrente aveva denunciato carenza di motivazione sulla quantificazione della pena, ma la Corte di legittimità ha ritenuto prevalente la questione di insussistenza del reato.
legge 27/12/1956 n. 1423 (disciplina storica su misure di prevenzione)
Richiamata per ricostruire la natura originaria dell'avviso orale quale atto prodromico e non come misura di prevenzione vera e propria; la Corte ha utilizzato la storia normativa per argomentare che l'avviso orale "mero" non è misura idonea ai fini dell'art. 73.
Corte Costituzionale, sentenza n. 211/2022
Richiamata per chiarire il rapporto tra art. 120 c.d.s. e art. 73 d.lgs. 159/2011 e per ribadire la necessità di una valutazione di pericolosità specifica e non automatica nella revoca del titolo di guida.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 14935/2023; Sez. 1, n. 47713/2022)
Sentenze della Corte di Cassazione richiamate che hanno sostenuto l'orientamento per cui l'avviso orale privo di prescrizioni non integra la misura di prevenzione idonea ai fini dell'art. 73; la Corte si è allineata a questi precedenti.
Massime di principio
- L'avviso orale "mero" emesso dal Questore senza prescrizioni non costituisce, di per sé, una misura di prevenzione personale idonea a far scattare la fattispecie penale dell'art. 73 d.lgs. 159/2011: la guida senza patente del destinatario di un avviso orale privo di divieti è, in linea di principio, rilevabile solo sul piano amministrativo (art. 116 c.d.s.) e non penale ai sensi dell'art. 73.
- Se l'avviso orale è corredato di prescrizioni o divieti (art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011), o se esiste una misura di prevenzione personale con effettive limitazioni, la fattispecie di cui all'art. 73 può trovare applicazione: occorre sempre verificare la natura concreta e gli effetti della misura.
- Il giudice d'appello o di legittimità, anche se il ricorso è limitato alla quantificazione della pena, è obbligato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. a rilevare d'ufficio l'insussistenza del reato qualora emergano cause strutturali di non punibilità o mancanza degli elementi costitutivi del reato.
- Nelle valutazioni sulla punibilità è necessario rispettare il principio di offensività: non è automatico trasformare una violazione amministrativa in responsabilità penale se manca un disvalore penale concreto e una limitazione effettiva della libertà collegata alla misura.
- In casi analoghi occorre accertare temporaneità e vigenza della misura: il reato richiede che la condotta illecita (guidare senza patente) sia posta in essere durante la vigenza di una misura di prevenzione personale effettiva.
- Per la difesa, è strategico far emergere la natura "mera" dell'avviso orale (assenza di prescrizioni) e richiamare l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio l'elemento soggettivo/oggettivo costitutivo del reato; per l'accusa, va provato che la misura aveva carattere limitativo o prescrittivo.
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