Cassazione Penale, Sentenza n. 35624/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per rapina impropria pluriaggravata e lesioni pluriaggravate. 1) Primo motivo: si deduce la violazione delle garanzie difensive con riferimento al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva): si contesta l'assenza del verbale che attestasse il consenso al prelievo e, in subordine, la mancata assistenza del difensore durante il prelievo; si sostiene che tale inosservanza costituisca una nullità assoluta e determinerebbe l'inutilizzabilità "patologica" del materiale probatorio anche in sede di giudizio abbreviato. 2) Secondo motivo: nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; si contesta in particolare che la Corte d'appello non abbia valutato compiutamente la visione integrale dei filmati di videosorveglianza e che l'identificazione dell'imputato si fondi su impressioni soggettive e su elementi suggestivi (SIT) privi di capacità persuasiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sulla prima doglianza ha ritenuto manifestamente infondato che la mancanza del verbale attestante il consenso equivalga a inutilizzabilità "patologica": il prelievo non è atto irripetibile, può essere eseguito anche coattivamente ai sensi degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., e la sola assenza del verbale non integra violazione dei principi fondamentali né pregiudizio insuperabile del diritto di difesa; inoltre il prelievo con consenso può essere effettuato anche in assenza del difensore. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e inammissibile: la sentenza impugnata espone una motivazione logica e coerente basata su molteplici elementi convergenti (risultato positivo della comparazione biologica, dichiarazioni della persona offesa ritenute credibili, riprese video che mostrano tatuaggi compatibili e comportamento volto a nasconderli, presenza dell'imputato in tempo e luogo compatibili con la commissione del fatto e abbigliamento simile). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 359-bis cod. proc. pen.
Regola il prelievo coattivo di materiale biologico nelle indagini preliminari; la Corte interpreta che, anche con riferimento all'assenza del verbale di consenso, l'eventuale esecuzione coattiva è consentita e non determina di per sé un'inutilizzabilità 'patologica' del risultato probatorio.
art. 224-bis cod. proc. pen.
Prevede modalità e garanzie per l'accertamento genetico e il prelievo di campioni biologici; la sentenza sottolinea che il comma 7 non è richiamato dall'art. 359-bis comma 3 e che il prelievo, anche se coattivo, rientra nelle procedure previste senza violare automaticamente diritti fondamentali.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica perché il ricorrente non ha indicato specificamente come la motivazione impugnata fosse illogica o carente né come la visione integrale dei filmati avrebbe mutato il convincimento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di rito che disciplina l'enunciazione dei motivi in cassazione; utilizzata per l'illustrazione formale dei motivi nel provvedimento.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Principi costituzionali (libertà personale e diritto di difesa)
Rammentati dal ricorrente come interessati dalla vicenda del prelievo; la Corte afferma che tali principi vengono tutelati ma che la loro lesione si configura come nullità assoluta solo se l'atto è in contrasto con i principi fondamentali o pregiudica gravemente e insuperabilmente la difesa.
Massime di principio
- L'assenza di un verbale che attesti il consenso al prelievo biologico non determina di per sé l'inutilizzabilità 'patologica' del materiale probatorio: occorre dimostrare che l'atto abbia violato principi fondamentali o abbia arrecato un pregiudizio grave e insuperabile al diritto di difesa.
- Il prelievo biologico non è necessariamente irripetibile e può essere eseguito anche coattivamente secondo le procedure degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.; pertanto la nullità o inutilizzabilità va valutata caso per caso.
- Il prelievo effettuato con il consenso può avvenire anche in assenza del difensore senza che ciò comporti automaticamente nullità, salvo specifiche esigenze tecniche o di garanzia non presenti nell'atto semplice di prelievo.
- Per censurare la motivazione di una sentenza in cassazione è necessario indicare in modo specifico e non generico le incongruenze o le carenze logiche: proteste vaghe sulla presunta mancata valutazione di materiale probatorio sono inammissibili.
- Una condanna fondata su elementi probatori convergenti (comparazione biologica positiva, riconoscimento della vittima ritenuto credibile, riscontri video e comportamentali) è solida e difficilmente scalfibile con argomentazioni meramente indiziarie o soggettive.
- Chi impugna deve mostrare come l'esame completo di elementi (es. filmati integrali) avrebbe effettivamente alterato il giudizio probatorio; l'affermazione astratta che una visione integrale sarebbe stata decisiva non è sufficiente.
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