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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35624/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per rapina impropria pluriaggravata e lesioni pluriaggravate. 1) Primo motivo: si deduce la violazione delle garanzie difensive con riferimento al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva): si contesta l'assenza del verbale che attestasse il consenso al prelievo e, in subordine, la mancata assistenza del difensore durante il prelievo; si sostiene che tale inosservanza costituisca una nullità assoluta e determinerebbe l'inutilizzabilità "patologica" del materiale probatorio anche in sede di giudizio abbreviato. 2) Secondo motivo: nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; si contesta in particolare che la Corte d'appello non abbia valutato compiutamente la visione integrale dei filmati di videosorveglianza e che l'identificazione dell'imputato si fondi su impressioni soggettive e su elementi suggestivi (SIT) privi di capacità persuasiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sulla prima doglianza ha ritenuto manifestamente infondato che la mancanza del verbale attestante il consenso equivalga a inutilizzabilità "patologica": il prelievo non è atto irripetibile, può essere eseguito anche coattivamente ai sensi degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., e la sola assenza del verbale non integra violazione dei principi fondamentali né pregiudizio insuperabile del diritto di difesa; inoltre il prelievo con consenso può essere effettuato anche in assenza del difensore. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e inammissibile: la sentenza impugnata espone una motivazione logica e coerente basata su molteplici elementi convergenti (risultato positivo della comparazione biologica, dichiarazioni della persona offesa ritenute credibili, riprese video che mostrano tatuaggi compatibili e comportamento volto a nasconderli, presenza dell'imputato in tempo e luogo compatibili con la commissione del fatto e abbigliamento simile). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 359-bis cod. proc. pen.

    Regola il prelievo coattivo di materiale biologico nelle indagini preliminari; la Corte interpreta che, anche con riferimento all'assenza del verbale di consenso, l'eventuale esecuzione coattiva è consentita e non determina di per sé un'inutilizzabilità 'patologica' del risultato probatorio.

  • art. 224-bis cod. proc. pen.

    Prevede modalità e garanzie per l'accertamento genetico e il prelievo di campioni biologici; la sentenza sottolinea che il comma 7 non è richiamato dall'art. 359-bis comma 3 e che il prelievo, anche se coattivo, rientra nelle procedure previste senza violare automaticamente diritti fondamentali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica perché il ricorrente non ha indicato specificamente come la motivazione impugnata fosse illogica o carente né come la visione integrale dei filmati avrebbe mutato il convincimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di rito che disciplina l'enunciazione dei motivi in cassazione; utilizzata per l'illustrazione formale dei motivi nel provvedimento.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Principi costituzionali (libertà personale e diritto di difesa)

    Rammentati dal ricorrente come interessati dalla vicenda del prelievo; la Corte afferma che tali principi vengono tutelati ma che la loro lesione si configura come nullità assoluta solo se l'atto è in contrasto con i principi fondamentali o pregiudica gravemente e insuperabilmente la difesa.

Massime di principio

  • L'assenza di un verbale che attesti il consenso al prelievo biologico non determina di per sé l'inutilizzabilità 'patologica' del materiale probatorio: occorre dimostrare che l'atto abbia violato principi fondamentali o abbia arrecato un pregiudizio grave e insuperabile al diritto di difesa.
  • Il prelievo biologico non è necessariamente irripetibile e può essere eseguito anche coattivamente secondo le procedure degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.; pertanto la nullità o inutilizzabilità va valutata caso per caso.
  • Il prelievo effettuato con il consenso può avvenire anche in assenza del difensore senza che ciò comporti automaticamente nullità, salvo specifiche esigenze tecniche o di garanzia non presenti nell'atto semplice di prelievo.
  • Per censurare la motivazione di una sentenza in cassazione è necessario indicare in modo specifico e non generico le incongruenze o le carenze logiche: proteste vaghe sulla presunta mancata valutazione di materiale probatorio sono inammissibili.
  • Una condanna fondata su elementi probatori convergenti (comparazione biologica positiva, riconoscimento della vittima ritenuto credibile, riscontri video e comportamentali) è solida e difficilmente scalfibile con argomentazioni meramente indiziarie o soggettive.
  • Chi impugna deve mostrare come l'esame completo di elementi (es. filmati integrali) avrebbe effettivamente alterato il giudizio probatorio; l'affermazione astratta che una visione integrale sarebbe stata decisiva non è sufficiente.

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