Cassazione Penale, Sentenza n. 35628/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato sulla/nullità degli atti successivi all'udienza del 24/03/2020 per omessa comunicazione della data della successiva udienza dibattimentale al difensore di fiducia, a seguito del rinvio disposto durante il periodo pandemico. In primo grado il difensore di fiducia era assente e fu nominato un difensore d'ufficio ex art.97 c.4; l'udienza del 24/03/2020 fu rinviata a data da destinarsi (comunicata al difensore di fiducia il 17/03/2020), ma la successiva fissazione della nuova udienza venne notificata solo al difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia, con la conseguente pretesa di nullità assoluta degli atti fino alla sentenza di secondo grado ai sensi degli artt.178 lett. c) e 179 c.p.p. in relazione alle norme emergenziali (art.83 co.13-14 d.l.18/2020). La difesa ha eccepito che la mancata notifica ha impedito la partecipazione effettiva del difensore di fiducia e quindi ha leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver esaminato gli atti, ha accertato la mancata comunicazione al difensore di fiducia della nuova data di udienza e ha qualificato la violazione come nullità di carattere generale ex art.179 c.p.p., non sanata dalla notifica al difensore d'ufficio. Ha pertanto annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata nella doglianza per inquadrare la nullità degli atti successivi a un'udienza non validamente svolta o comunicata; utilizzata insieme all'art.179 per sostenere l'invalidità degli atti processuali.
art. 179 cod. proc. pen.
Rilevata dalla Corte come disciplina della nullità generale per le violazioni di formalità essenziali che ledono il diritto di partecipazione dell'imputato e del difensore; la sua applicazione ha determinato l'annullamento delle sentenze.
art. 83 commi 13 e 14 d.l. 18/2020
Norme emergenziali riferite alla sospensione o al differimento delle udienze durante la pandemia; richiamate nella controversia perché il rinvio dell'udienza del 24/03/2020 era avvenuto in attuazione delle misure anti-COVID, ma tali misure non hanno esonerato dall'obbligo di garantire l'effettiva partecipazione della difesa.
art. 97 cod. proc. pen. (comma 4 e comma 1)
Art.97 disciplina la nomina del difensore d'ufficio: il comma 4 consente la nomina d'ufficio se il difensore di fiducia è assente; la questione era se la notifica al difensore d'ufficio potesse ritenersi equivalente alla comunicazione al difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto che non fosse equipollente quando il difensore di fiducia era stato previamente nominato e comunicato.
art. 1 comma 1 d.l. 8 marzo 2020 n.11
Norma che prevedeva misure di differimento delle udienze in conseguenza dell'emergenza COVID-19; utilizzata per spiegare il rinvio a data da destinarsi dell'udienza del 24/03/2020.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme emergenziali e di procedimento che disciplinano modalità alternative di partecipazione e contraddittorio scritto durante l'emergenza pandemica; richiamate in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto e alla gestione processuale nel periodo COVID.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore di fiducia della data di udienza che impedisca la sua partecipazione configura una nullità di carattere generale (art.179 c.p.p.) che può determinare l'annullamento degli atti successivi fino alla sentenza.
- La notifica della fissazione d'udienza al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a sanare la mancata comunicazione al difensore di fiducia già nominato e regolarmente comunicato in precedenza.
- Le misure emergenziali (rinvii ex lege per pandemia) non sospendono il principio del rispetto delle garanzie di difesa: occorre comunque assicurare efficaci modalità di informazione e partecipazione del difensore.
- La Cassazione può esaminare i fatti nella misura necessaria a decidere questioni processuali e, se il vizio è riconosciuto e stato ritualeeccepito, annulla le sentenze e rinvia o trasmette il procedimento al giudice competente per il prosieguo.
- In casi analoghi è consigliabile documentare tempestivamente l'assenza di comunicazioni al difensore di fiducia e, se necessario, eccepire la nullità nelle sedi di impugnazione per ottenere la rinnovazione del giudizio.
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