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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per truffa, deducendo un unico motivo basato sull'erronea applicazione della legge processuale penale. Contestava la nullità dell'ordinanza del 01/06/2022 che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'udienza proposta dal difensore, richiesta motivata sia come termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., sia in vista di una possibile riunione con altri processi pendenti presso la stessa Corte d'appello. Sosteneva che la Corte d'appello aveva fornito motivazione incongrua, poiché il differimento era chiesto principalmente per consentire la difesa essendo la difensore stata nominata da poco, e solo secondariamente per valutare la riunione con altri processi; eccepiva inoltre che l'affermazione della Corte circa il carattere di urgenza collegato alla prescrizione era inafferente e che la decorrenza della prescrizione sarebbe dovuta essere sospesa non essendosi trattato di causa imputabile alla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: quanto alla mancata concessione del termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., si è osservato che questa produce una nullità a regime intermedio che va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., dal difensore presente, e che il ricorrente non ha documentato di aver tempestivamente eccepito tale nullità. Quanto alla richiesta di riunione di processi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rigetto della domanda di riunione o separazione non è sanzionato da nullità e non è impugnabile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; la sentenza della Corte d'appello rimane pertanto efficace.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Riconosciuto come base normativa per la richiesta di termine a difesa; la mancata concessione determina una nullità di regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita dal difensore presente

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Individua il termine decadenziale entro cui deve essere eccepita la nullità relativa connessa alla mancata concessione del termine a difesa; l'inosservanza comporta decadenza dall'eccezione

  • artt. 17, 18, 19 cod. proc. pen.

    artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen.

    Norme sulla riunione e separazione dei processi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude sanzioni di nullità o impugnabilità per il provvedimento che rigetta la riunione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente a euro 3000

Massime di principio

  • La mancata concessione di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. configura una nullità di regime intermedio che va eccepita tempestivamente dal difensore presente, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p.; non può essere dedotta per la prima volta in cassazione
  • Il rigetto di una richiesta di riunione o separazione dei processi non è sanzionato da nullità e, secondo la giurisprudenza citata, non è impugnabile con mezzi ordinari
  • Le questioni attinenti alla prescrizione non giustificano automaticamente il differimento dell'udienza; inoltre, quando la sospensione della prescrizione dipende da circostanze non imputabili alla difesa, occorre valutare i profili di legge e di prassi processuale prima di fondare su tale motivo richieste di rinvio
  • Per evitare l'inammissibilità dei rimedi, le doglianze processuali devono essere formulate e, se necessario, riproposte in modo tempestivo nel corso del procedimento, avvalendosi dei termini di decadenza previsti dalla legge
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e sanzioni a titolo di cassa delle ammende se si riscontrano profili di colpa nella proposizione del ricorso

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