Cassazione Penale, Sentenza n. 35623/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per ricettazione (capo A) e possesso di grimaldelli (capo B). Denuncia: 1) errata qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, deducendo che gli elementi di prova (veicolo rinvenuto con chiavi, dichiarazioni spontanee del ricorrente di aver sottratto il motociclo trovandolo con chiavi, e possesso di un cacciavite di 28 cm) dimostrerebbero univocamente la commissione del furto; 2) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo della ricettazione (consapevolezza della provenienza delittuosa), sostenendo che gli atti dimostrerebbero che egli era consapevole di sottrarre il bene al legittimo proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la qualificazione dei fatti come ricettazione. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) in mancanza di elementi probatori univoci che indichino la partecipazione dell'imputato al furto, la condotta si qualifica come ricettazione quando il soggetto è trovato nella disponibilità della refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile della provenienza; la presenza delle chiavi sul veicolo e il possesso delle stesse da parte del ricorrente non sono, da soli, prova univoca del furto (potrebbe aver acquistato o ricevuto il mezzo con le chiavi); 2) l'elemento psicologico della ricettazione può essere desunto anche da elementi indiretti, segnatamente dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte di chi ne ha la disponibilità; il ricorrente non indicò nemmeno il nominativo di chi gli avrebbe eventualmente consegnato il motociclo. Perciò è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma incrimina la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, acquista o riceve cose provenienti da delitto; la sentenza interpreta che la consapevolezza della provenienza illecita può essere accertata anche per elementi indiretti, ivi compresa l'omessa indicazione della provenienza da parte di chi ha la disponibilità della cosa
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per elencare i vizî denunciati (lett. b ed e): inosservanza o errata applicazione di norme penali e carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte valuta tali censure alla luce della consolidata giurisprudenza
art. 192 cod. proc. pen. (riferimento procedurale)
Norma processuale richiamata in relazione alle modalità di acquisizione e valutazione delle prove; la Corte non ha ritenuto gli elementi evocati sufficienti a dimostrare il furto
art. 521 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza d'appello)
Norma sulla motivazione della pronuncia d'appello: il ricorrente ha censurato la motivazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e coerente con i principi di diritto
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Sanziona il ricorrente con il pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il mero possesso di merce rubata (anche se rinvenuta con le chiavi) non prova automaticamente la commissione del furto; è necessario elemento probatorio univoco che colleghi l'imputato al delitto presupposto
- L'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte di chi la detiene può essere valutata come elemento indiziario della consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo della ricettazione)
- Per difendersi efficacemente in casi di possesso di beni sospetti, è importante fornire una spiegazione credibile e documentata della provenienza (es. nominativo del venditore, ricevute, prove di acquisto, testimoni)
- La presenza di strumenti atti allo scasso costituisce elemento indiziario ma, da sola, non è necessariamente univoca prova del furto; va valutata nel complesso probatorio
- In cassazione le doglianze sulla motivazione richiedono dimostrare vizi logici o giuridici rilevanti: argomentazioni basate solo su valutazioni alternative dei fatti difficilmente superano il vaglio se la motivazione della corte territoriale risulta coerente con la giurisprudenza consolidata
- Chi propone ricorso infondato o mal determinato corre il rischio di inammissibilità con conseguenti spese e sanzioni pecuniarie per colpa nella determinazione della causa
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