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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35625/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado: per Saracino, estorsioni aggravate dal metodo mafioso (capi 2 e 6), violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (capo 5) e per i Badalucco responsabilità per estorsione e tentata estorsione; i motivi di ricorso contestavano la motivazione e la valutazione delle prove (attendibilità dei testi, interpretazione delle intercettazioni), la sussistenza e la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso, l'omessa concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena, la mancata dichiarazione di continuazione con pregresse condanne e l'illegittimità delle condanne al risarcimento riconosciute alle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto coerente e logica la motivazione dei giudici di merito quanto alla sussistenza delle estorsioni (anche sulla base di dichiarazioni testimoniali e intercettazioni) e dell'aggravante del metodo mafioso nella forma oggettiva; ha ritenuto fondata la qualificazione del reato relativo alla violazione degli obblighi di sorveglianza speciale; ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nei limiti esercitati dalla discrezionalità del giudice; ha confermato la corretta valutazione relativa alla mancata riconduzione in continuazione con la precedente condanna. Dichiarati inammissibili i ricorsi; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nelle somme liquidate alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), e), h), cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione e le relative limitazioni: la Corte ha ritenuto molti motivi non consentiti o inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del merito non propria della sede di legittimità

  • artt. 192, 546, 533 c.p.p.

    artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme processuali relative alla prova e alla motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e non manifestamente illogica

  • art. 7 comma 1 d.l. 13/5/1991 n.152 (conv. legge 12/7/1991 n.203) ora art. 416‑bis.1 c.p.

    circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso

    La Corte ha confermato che l'aggravante può trovare applicazione anche in forma 'oggettiva' di metodo mafioso e che l'intimidazione puo' essere anche silente, desumibile dalla fama criminale dell'autore e dal contesto territoriale

  • art. 416‑bis c.p.

    Riferito nel ragionamento sulle dinamiche di 'forza intimidatrice' riconducibile a Cosa nostra; la Corte ha spiegato che l'aggravante del metodo mafioso può operare anche quando non sia stata accertata la partecipazione associativa nell'ambito dell'art. 416‑bis

  • art. 75 d.lgs. 6/9/2011 n.159

    art. 75 d.lgs. n.159/2011

    Riferito al reato derivante dall'inosservanza di prescrizioni della sorveglianza speciale: la Corte ha ritenuto integrata la violazione in presenza di abituale associazione nonostante le finalità amicali addotte dalla difesa

  • art. 62‑bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la difesa chiedeva la loro applicazione ma la Corte ha ritenuto correttamente escluse le attenuanti generiche alla luce del profilo personale offerto dall'imputato

  • artt. 132 e 133 c.p.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di determinazione della pena e dei criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto motivata la scelta del giudice di merito nell'applicare la pena

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato l'obbligo di pagamento delle spese e una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito o dell'attendibilità delle prove: i vizi devono consistere in errori di diritto o in motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche nella forma oggettiva di intimidazione silente: la fama criminale dell'autore e il contesto territoriale possono suffragare l'avvalimento del metodo mafioso anche senza accertamento di associazione mafiosa
  • Le dichiarazioni di testi e le intercettazioni, valutate congiuntamente e motivate dal giudice, possono costituire base sufficiente per la condanna anche se la difesa chiede diversa interpretazione; la loro valutazione di credibilità è rimessa al giudice di merito
  • La violazione degli obblighi di una misura di prevenzione come la sorveglianza speciale è integrata anche dall'abituale frequentazione vietata se sussiste il dolo generico di violare l'obbligo, indipendentemente dall'antica natura amicale del rapporto
  • La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena tra i limiti edittali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica
  • Il riconoscimento della continuazione con pregresse condanne richiede verifica di indicatori di un progetto criminoso unitario (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità); la mera presenza di precedenti non è sufficiente
  • Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente

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