Cassazione Penale, Sentenza n. 35625/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado: per Saracino, estorsioni aggravate dal metodo mafioso (capi 2 e 6), violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (capo 5) e per i Badalucco responsabilità per estorsione e tentata estorsione; i motivi di ricorso contestavano la motivazione e la valutazione delle prove (attendibilità dei testi, interpretazione delle intercettazioni), la sussistenza e la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso, l'omessa concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena, la mancata dichiarazione di continuazione con pregresse condanne e l'illegittimità delle condanne al risarcimento riconosciute alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto coerente e logica la motivazione dei giudici di merito quanto alla sussistenza delle estorsioni (anche sulla base di dichiarazioni testimoniali e intercettazioni) e dell'aggravante del metodo mafioso nella forma oggettiva; ha ritenuto fondata la qualificazione del reato relativo alla violazione degli obblighi di sorveglianza speciale; ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nei limiti esercitati dalla discrezionalità del giudice; ha confermato la corretta valutazione relativa alla mancata riconduzione in continuazione con la precedente condanna. Dichiarati inammissibili i ricorsi; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nelle somme liquidate alle parti civili.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), e), h), cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione e le relative limitazioni: la Corte ha ritenuto molti motivi non consentiti o inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del merito non propria della sede di legittimità
artt. 192, 546, 533 c.p.p.
artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali relative alla prova e alla motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e non manifestamente illogica
art. 7 comma 1 d.l. 13/5/1991 n.152 (conv. legge 12/7/1991 n.203) ora art. 416‑bis.1 c.p.
circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso
La Corte ha confermato che l'aggravante può trovare applicazione anche in forma 'oggettiva' di metodo mafioso e che l'intimidazione puo' essere anche silente, desumibile dalla fama criminale dell'autore e dal contesto territoriale
art. 416‑bis c.p.
Riferito nel ragionamento sulle dinamiche di 'forza intimidatrice' riconducibile a Cosa nostra; la Corte ha spiegato che l'aggravante del metodo mafioso può operare anche quando non sia stata accertata la partecipazione associativa nell'ambito dell'art. 416‑bis
art. 75 d.lgs. 6/9/2011 n.159
art. 75 d.lgs. n.159/2011
Riferito al reato derivante dall'inosservanza di prescrizioni della sorveglianza speciale: la Corte ha ritenuto integrata la violazione in presenza di abituale associazione nonostante le finalità amicali addotte dalla difesa
art. 62‑bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la difesa chiedeva la loro applicazione ma la Corte ha ritenuto correttamente escluse le attenuanti generiche alla luce del profilo personale offerto dall'imputato
artt. 132 e 133 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in tema di determinazione della pena e dei criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto motivata la scelta del giudice di merito nell'applicare la pena
art. 616 c.p.p.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato l'obbligo di pagamento delle spese e una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito o dell'attendibilità delle prove: i vizi devono consistere in errori di diritto o in motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica
- L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche nella forma oggettiva di intimidazione silente: la fama criminale dell'autore e il contesto territoriale possono suffragare l'avvalimento del metodo mafioso anche senza accertamento di associazione mafiosa
- Le dichiarazioni di testi e le intercettazioni, valutate congiuntamente e motivate dal giudice, possono costituire base sufficiente per la condanna anche se la difesa chiede diversa interpretazione; la loro valutazione di credibilità è rimessa al giudice di merito
- La violazione degli obblighi di una misura di prevenzione come la sorveglianza speciale è integrata anche dall'abituale frequentazione vietata se sussiste il dolo generico di violare l'obbligo, indipendentemente dall'antica natura amicale del rapporto
- La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena tra i limiti edittali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica
- Il riconoscimento della continuazione con pregresse condanne richiede verifica di indicatori di un progetto criminoso unitario (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità); la mera presenza di precedenti non è sufficiente
- Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente
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