Cassazione Civile, Ordinanza n. 35886/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di attività ispettiva conclusa con PVC, l'Amministrazione finanziaria notificava al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, relativi a maggior Irpef e Irap, e successivamente una cartella esattoriale emessa a titolo provvisorio per i medesimi debiti. L'addebito riguardava l'omessa dichiarazione di redditi di importo superiore a 500.000 euro, asseritamente conseguiti nello svolgimento di attività di broker assicurativo, mediante l'uso di una serie di società e operazioni straordinarie ritenute costruite per occultare il reddito. In cassazione il contribuente articolava sei motivi: (1) nullità della sentenza e violazione di legge per sottoscrizione dell'avviso da funzionario privo di potere di firma; (2) medesima censura sotto il profilo della violazione di legge; (3) e (4) violazione/nullità per mancato rilievo d'ufficio del litisconsorzio necessario tra società e soci; (5) e (6) nullità/violazione di legge per motivazione della sentenza d'appello asseritamente priva degli elementi essenziali.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla sottoscrizione dell'avviso, osservando che la legittimazione alla firma degli atti impositivi può derivare da delega anche in capo a funzionario della terza area funzionale, senza che rilevi la vicenda della illegittima proroga di incarichi dirigenziali; nel caso concreto l'Agenzia aveva prodotto la delega del Direttore Provinciale e il ricorrente non contestava l'appartenenza del firmatario alla terza area. Ha poi ritenuto infondati, e in parte non comprensibili, i motivi sul litisconsorzio necessario, poiché non era indicata chiaramente la società evocata e comunque gli avvisi riguardavano un reddito d'impresa personale del contribuente, non un reddito di partecipazione di socio di società di persone. Ha infine escluso il vizio di motivazione della sentenza della CTR, perché la decisione d'appello aveva ricostruito il processo ed esaminato con ampiezza sufficiente tutti i motivi di appello. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato; la firma può essere validamente apposta anche da un funzionario delegato di carriera direttiva/terza area, senza necessità della qualifica dirigenziale.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
la declaratoria di incostituzionalità della norma sulla proroga degli incarichi dirigenziali non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati legittimati ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.
art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
viene evocato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte lo ritiene non decisivo perché la controversia non riguardava un reddito di partecipazione ma un reddito d'impresa personale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte esclude la nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria, rilevando che la CTR aveva esposto il fatto e deciso specificamente su ciascun motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
sono invocati dal ricorrente a fondamento della censura sulla legittimazione alla firma dell'avviso, ma la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce della disciplina speciale sugli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione sussiste solo se la firma non provenga dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato; non è sufficiente richiamare in astratto l'illegittimità della proroga di incarichi dirigenziali se l'atto risulti firmato da soggetto munito di delega legittimante.
- La declaratoria di incostituzionalità della normativa sulle proroghe degli incarichi dirigenziali non travolge automaticamente gli avvisi di accertamento già sottoscritti da funzionari delegati, dovendosi distinguere tra legittimazione all'incarico direttivo e potere di sottoscrizione dell'atto impositivo.
- Il litisconsorzio necessario nel processo tributario va verificato in concreto in relazione all'oggetto dell'accertamento: non ricorre quando la pretesa riguarda un reddito d'impresa imputato personalmente al contribuente e non un reddito di partecipazione riferibile a società di persone e soci.
- La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza di merito ricostruisca il fatto, dia conto delle questioni dedotte e decida specificamente su ciascun motivo, anche con motivazione sintetica purché intellegibile.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere formulate in modo chiaro e specifico; la mancata individuazione dell'esatta fattispecie processuale dedotta può condurre all'inammissibilità o comunque all'infondatezza del motivo.
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