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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12567/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva dal rigetto, nei gradi di merito, della domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing limitatamente alle clausole che prevedevano interessi usurari, con conseguente richiesta di restituzione di somme versate. La ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'usurarietà dei tassi applicati, in particolare di quelli moratori, e lamentava inoltre l'omessa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che il giudice di merito non avesse accertato il tasso concretamente applicato e avesse illegittimamente omesso l'istruttoria. Nella motivazione del provvedimento si ricava anche che veniva contestata, in via ulteriore, la clausola penale e il piano di ammortamento alla francese, ma tali profili erano stati reputati inammissibili perché nuovi o non adeguatamente dedotti nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., mentre la censura in cassazione era stata formulata come violazione di norme sostanziali in materia di usura. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la parte non aveva riprodotto in modo autosufficiente le allegazioni svolte in appello idonee a contrastare il giudizio di genericità espresso dal giudice di merito; ha inoltre ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio è legittimamente negata quando sia richiesta per supplire a carenze allegatorie o con finalità esplorative, e che la decisione sulla sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori importi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio e, nel caso, la pronuncia con statuizioni anche sulla condanna pecuniaria ulteriore.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico e idoneo a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e di autosufficienza, con necessaria riproduzione delle deduzioni rilevanti svolte nei gradi di merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per ribadire che non è censurabile in cassazione, di regola, il giudizio del merito sulla necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, quando conforme a principio consolidato.

  • art. 1384 c.c.

    La penale contrattuale può essere chiesta in riduzione, ma nel caso la domanda di riduzione non era stata proposta.

  • l. n. 108/1996

    Richiamata in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi; la Corte non ha esaminato nel merito la pretesa perché la censura non colpiva la ratio della decisione di appello.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicate le condanne pecuniarie aggiuntive a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata istruttoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci un error in procedendo deve comunque individuare in modo univoco il vizio processuale o la nullità della decisione; la sola evocazione di norme sostanziali non consente di superare una ratio decidendi fondata sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
  • Quando il giudice di merito dichiara generiche o insufficienti le allegazioni di parte, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale specifico accertamento e, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodurre le deduzioni decisive svolte nei gradi precedenti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazioni o di prova della parte, né può essere richiesta come mezzo esplorativo alla ricerca di fatti non adeguatamente introdotti nel processo.
  • La decisione sulla necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui manchi una motivazione o sia violato un principio di diritto consolidato.
  • La censura di usurarietà degli interessi in un contratto di finanziamento o leasing deve essere specifica e supportata da allegazioni idonee sul tasso concretamente applicato e sui criteri di calcolo, non potendo la parte limitarsi a reiterare istanze istruttorie.
  • La clausola penale va distinta dalla pattuizione degli interessi del finanziamento: la sua eventuale illegittimità o eccessività richiede una deduzione specifica e, se del caso, una domanda di riduzione ex art. 1384 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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