Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17807/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un articolato sistema di frode IVA 'a carosello' collegato a traffico telefonico 'premium' e a condotte di riciclaggio. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte d'appello, un gruppo di società estere aveva utilizzato la società resistente come fornitore della rete telefonica; questa aveva acquistato il servizio da due società italiane che emettevano fattura con IVA, poi non versata all'Erario, e aveva rivenduto il servizio a soggetti esteri senza IVA. Ne era derivato un ingente credito IVA, recuperato dall'Erario nei confronti della società resistente. La persona fisica ricorrente era stata coinvolta nel procedimento penale e aveva definito la propria posizione con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per associazione per delinquere, riciclaggio e altri reati. La società resistente aveva quindi promosso azione civile per ottenere la condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine cagionati dall'attività delittuosa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, poiché l'azione civile era per la frode fiscale mentre la condanna era stata fondata sul riciclaggio; 2) violazione dell'art. 185, comma 2, c.p. per avere ritenuto il riciclaggio presupposto della frode IVA; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello della società resistente, ritenuto generico; 4) violazione dell'art. 185, comma 2, c.p. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di nesso causale tra reato e danno civile e per mancanza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo e inammissibile il terzo, valorizzando la sentenza di patteggiamento e gli atti del procedimento penale come elementi utilizzabili nel giudizio civile e confermando che la responsabilità risarcitoria si estende a tutte le conseguenze delle condotte criminose accertate, compresa la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla frode IVA; ha inoltre ribadito che la specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla specificità della motivazione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla società resistente. Ha ritenuto utilizzabili nel giudizio civile gli accertamenti e le ammissioni rese nel procedimento penale concluso con patteggiamento, ha escluso la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha respinto la censura sul nesso causale tra reato e danno e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla genericità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non facendo giudicato nel civile, può costituire elemento di prova utilizzabile dal giudice civile, soprattutto se l'imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti e la responsabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice civile fonda la responsabilità sulle conseguenze delle condotte criminose accertate e ammesse, anche se ricostruite in modo più ampio rispetto alla sola etichetta del reato indicata dall'attore.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti delle censure dedotte; le doglianze che miravano a una rivalutazione del fatto o che non colpivano adeguatamente la ratio decidendi sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 185, comma 2, c.p.

    La responsabilità civile da reato comprende tutte le conseguenze dannose derivanti dal compendio delle condotte criminose accertate, non essendo necessario limitarsi alla sola fattispecie penale isolatamente evocata dalla parte.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla specificità della motivazione della sentenza impugnata; se la decisione di primo grado è lacunosa o apodittica, è legittima la riproposizione delle allegazioni già svolte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è mancante quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del nesso causale tra le condotte criminose e il danno civile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile da reato, la responsabilità risarcitoria può fondarsi sull'intero compendio delle condotte criminose accertate o ammesse, non solo sulla qualificazione formale del singolo reato richiamato dalla parte.
  • La sentenza di patteggiamento, pur non avendo efficacia di giudicato nel processo civile, è elemento probatorio utilizzabile dal giudice di merito, specie quando risulti che l'imputato abbia sostanzialmente riconosciuto i fatti e la propria responsabilità.
  • La responsabilità civile derivante da partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla frode IVA può estendersi al danno patrimoniale corrispondente agli indebiti effetti dell'operazione, per il solo fatto della partecipazione all'associazione.
  • La deduzione di ultrapetizione è infondata se il giudice civile accerta il medesimo nucleo fattuale allegato dall'attore, pur valorizzando anche reati o condotte strumentali che costituiscono il presupposto della frode.
  • La specificità dei motivi di appello va commisurata alla concretezza e alla chiarezza della motivazione di primo grado: una motivazione povera o apodittica consente una riproposizione più ampia delle originarie allegazioni.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.