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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22926/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura Generale ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Nel merito della controversia sosteneva che la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso penale presupposto fosse inammissibilità originaria e non sopravvenuta, con conseguente insussistenza del diritto del difensore alla liquidazione degli onorari e necessità di revoca del decreto di pagamento. In sede di definizione del ricorso era stata anche prospettata l'improcedibilità per il deposito del ricorso in forma cartacea anziché telematica. La Corte ha ritenuto decisivo quest'ultimo profilo: dal 1° gennaio 2023, e comunque per i procedimenti pendenti davanti alla Cassazione, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma; il ricorso del pubblico ministero, depositato cartaceamente il 9 marzo 2023, non rientrava nelle deroghe, non essendo stata richiesta né ottenuta l'autorizzazione del capo dell'ufficio nei casi di mancato funzionamento dei sistemi. La nota ministeriale richiamata non poteva sostituire tale autorizzazione normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso della Procura Generale. Ha escluso che la nota ministeriale potesse sanare il deposito cartaceo del ricorso o equivalere all'autorizzazione del capo dell'ufficio prevista dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c. per i depositi non telematici nei casi consentiti. Non ha provveduto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Ha inoltre precisato che, essendo soccombente il Ministero, non si applica il contributo unificato ulteriore di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Nel ragionamento della Corte d'appello la norma era stata letta in senso costituzionalmente orientato per negare la revoca del decreto di pagamento quando l'inammissibilità del ricorso penale non era evidente ex ante né riferibile a una mera intempestività o elusione del ricorso civile/di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale della proposta di definizione camerale del ricorso.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Prevede il deposito esclusivamente telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori; le deroghe per il deposito non telematico sono tassative e richiedono, nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici e urgenza, l'autorizzazione del capo dell'ufficio.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022

    Rende applicabile l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023.

  • art. 35, comma 3, lett. a), d.l. n. 13/2023

    È richiamato per la disciplina transitoria e per la decorrenza dell'obbligo telematico nei confronti del pubblico ministero dal 1° marzo 2023.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso con modalità non telematiche, fuori dai casi consentiti, comporta improcedibilità.

  • art. 4, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 164/2024

    È richiamato nel testo come modifica successiva dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164/2024

    "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"

    È richiamato solo per precisare l'ambito temporale delle modifiche normative, ma non incide sull'improcedibilità del ricorso già depositato il 9 marzo 2023.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché il soccombente era il Ministero.

Massime di principio

  • Nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori deve avvenire, di regola, esclusivamente in modalità telematica; il deposito cartaceo comporta improcedibilità del ricorso quando non ricorrono le deroghe tassative previste dalla disciplina speciale.
  • La deroga al deposito telematico per malfunzionamento dei sistemi informatici richiede non solo l'urgenza e la certificazione del disservizio, ma anche la preventiva autorizzazione del capo dell'ufficio; la mera comunicazione amministrativa o nota organizzativa non sostituisce tale autorizzazione.
  • Gli atti di indirizzo o le note ministeriali non hanno valore di fonte normativa idonea a derogare alla disciplina primaria sul deposito telematico, potendo al più chiarirne l'applicazione organizzativa.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per irregolarità del deposito, non si provvede sulle spese se la parte intimata non svolge difese; parimenti, non si applica l'ulteriore contributo unificato se soccombente è un'amministrazione esentata o comunque non tenuta secondo il regime richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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