Cassazione Civile, Ordinanza n. 13709/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla contribuente avverso una cartella esattoriale con cui le veniva richiesto il pagamento di contributi IVS per l'anno 2002, pari a euro 8.152, riferiti a contributi cd. "a percentuale" dovuti da lavoratrice autonoma in relazione al reddito prodotto. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo prescritti i contributi, perché il termine decorreva dalla maturazione del credito contributivo e non dal successivo accertamento fiscale del maggior reddito, escludendo inoltre il doloso occultamento del debito. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e di varie disposizioni in materia fiscale e previdenziale, sostenendo in sostanza che: a) la prescrizione non potesse iniziare prima dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del maggior reddito non dichiarato; b) in ogni caso il termine sarebbe stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e poi della cartella; c) la mancata dichiarazione reddituale avrebbe impedito la decorrenza o comunque sospeso il termine prescrizionale per occultamento doloso del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i contributi previdenziali cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo, mentre l'accertamento fiscale del maggior reddito ha funzione meramente ricognitiva e non fa sorgere ex novo il diritto dell'INPS. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non dalla successiva verifica dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha però anche chiarito che la notifica dell'avviso/verbale di accertamento fiscale può interrompere la prescrizione del credito contributivo solo se interviene prima della sua maturazione; nel caso concreto, invece, l'accertamento era successivo al decorso del quinquennio, perché il termine era iniziato il 20.6.2003 e si era compiuto il 20.6.2008, mentre l'accertamento era del 1.10.2008. È stata inoltre esclusa la configurabilità automatica del doloso occultamento del debito per la sola omessa o inesatta dichiarazione reddituale, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; l'ignoranza soggettiva del credito o la necessità del suo accertamento non impediscono la decorrenza, salvo specifiche ipotesi legali.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono, salvo ipotesi di dolo, l'ignoranza del fatto generatore del diritto o il dubbio soggettivo sulla sua esistenza.
art. 1, comma 4, L. n. 233/1990
Il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva per i contributi a percentuale è la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo.
La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il loro pagamento.
L'accertamento fiscale del maggior reddito può rilevare anche sul piano contributivo, ma non fa sorgere il credito previdenziale se il fatto generatore è già avvenuto.
artt. 10, 13 e 18 del d.lgs. n. 241/1997
Richiamati dal ricorrente in relazione al meccanismo di controllo e riversamento dei dati fiscali ai fini contributivi.
art. 17 del d.lgs./DPR 435/2001
Indicato per individuare la decorrenza del termine di pagamento dei contributi nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per il quadro normativo della dichiarazione dei redditi.
art. 36-bis, comma 2, lett. f), DPR n. 600/1973
Il controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate può comportare la richiesta di pagamento anche dei contributi omessi o evasi e, se tempestivo, interrompere la prescrizione del credito previdenziale.
Richiamato dal ricorrente nel quadro dell'accertamento fiscale dei dati dichiarati.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali cd. a percentuale il fatto costitutivo dell'obbligazione è la produzione del reddito, non l'accertamento fiscale successivo: la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
- L'accertamento tributario del maggior reddito ha natura ricognitiva e può al più spiegare effetti interruttivi della prescrizione del credito previdenziale, ma solo se interviene prima della sua maturazione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione solo un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; l'ignoranza del creditore o l'esigenza di accertare il credito non bastano.
- Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non può presumersi un occultamento doloso del debito contributivo dalla sola omissione o inesattezza dichiarativa, occorrendo un accertamento in fatto del giudice di merito.
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