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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17267/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della quota B di pensioni ex ENPALS spettanti a lavoratori dello spettacolo. La Corte d’appello aveva confermato il diritto dei pensionati a ricalcolare la quota B senza applicare il massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo che quel limite valesse solo per la quota A e fosse stato superato dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 182 del 1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere tacitamente abrogato il massimale pensionabile e nel escluderne l’applicazione alla quota B. I controricorrenti hanno resistito, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per preteso giudicato interno; hanno inoltre sostenuto, in memoria, che la disciplina del D.lgs. n. 182 del 1997 avrebbe dovuto condurre a un superamento del massimale retributivo per la quota B, valorizzando il rinvio alle aliquote di rendimento dell’art. 12 del D.lgs. n. 503 del 1992 e la finalità di commisurare prestazioni e contribuzione. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il limite di retribuzione giornaliera pensionabile permane anche per la quota B e non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, enunciando il principio di diritto secondo cui, nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale fissato dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS: ha escluso che la disciplina sopravvenuta abbia abrogato il massimale pensionabile per la quota B, ha affermato la perdurante operatività del limite di retribuzione giornaliera pensionabile anche per i trattamenti dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995 e ha cassato la decisione di merito con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il riesame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7

    massimale pensionabile / limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile permane anche per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato per incompatibilità dalla disciplina successiva.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10

    Ha rimodulato in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, senza escluderne l’operatività per la quota B e senza introdurre un superamento espresso del massimale previgente.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8

    Le aliquote contributive si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000...

    Conferma la persistenza di un massimale contributivo per gli iscritti anteriori al 31 dicembre 1995, coerente con la permanenza di un limite pensionabile.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)

    Definisce la quota A come relativa alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993 e conferma transitoriamente la normativa previgente per la determinazione della retribuzione pensionabile.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b)

    Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    Richiamato quale base delle aliquote di rendimento applicabili, ma non interpretato come norma idonea a eliminare il massimale pensionabile speciale.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22

    Costituisce la legge di delega per l’armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS, da leggere nel segno del contenimento della spesa e dell’equilibrio delle gestioni.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22

    È interpretato come disposizione di delega che impone la ridefinizione delle aliquote contributive e la salvaguardia dell’equilibrio delle gestioni, non come abrogazione del massimale pensionabile speciale.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. d)

    Consente l’armonizzazione dei regimi speciali salvaguardando le peculiarità professionali e lavorative dei settori interessati.

  • art. 76 Cost.

    La Corte lo richiama per affermare che l’interpretazione del decreto delegato deve restare conforme ai criteri e ai principi direttivi della legge di delega.

  • art. 38 Cost.

    Usato per affermare che il sistema previdenziale deve rispettare un nucleo minimo di adeguatezza e proporzionalità, ma entro il bilanciamento discrezionale del legislatore.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    È richiamato per indicare il subentro dell’INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma di conversione del decreto che ha disposto il subentro dell’INPS nella gestione speciale.

Massime di principio

  • Nella materia previdenziale speciale, l’abrogazione tacita di un limite pensionabile non può essere desunta in mancanza di un’incompatibilità assoluta tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta.
  • Se il legislatore delegato interviene su un regime speciale senza esprimere il superamento di un massimale retributivo pensionabile, l’interprete deve preferire la lettura che conserva la compatibilità tra norme vecchie e nuove, specie quando tale soluzione tutela l’equilibrio finanziario della gestione.
  • La distinzione tra quota A e quota B di una pensione non implica automaticamente che alla quota B si applichino criteri più favorevoli o svincolati dai limiti speciali previgenti; occorre verificare se la riforma abbia inciso in modo espresso o incompatibile sul limite stesso.
  • Nei regimi previdenziali speciali, il rapporto tra contribuzione e prestazione non è necessariamente di perfetta corrispondenza: il legislatore può fissare tetti retributivi e contributivi diversi, purché il sistema nel suo complesso resti ragionevole e compatibile con l’art. 38 Cost.
  • La legge di delega e i suoi criteri direttivi orientano l’interpretazione del decreto legislativo delegato anche in chiave di conformità costituzionale, specie quando il settore è caratterizzato da peculiari esigenze di equilibrio e sostenibilità.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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