Ordinanza n. 3025/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e decreto di approvazione della graduatoria del profilo FT35, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento sull’applicazione della norma taglia-idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, pur avendo superato la prova concorsuale prevista dal bando per il profilo FT35, non sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei non vincitori perché collocati oltre il limite del 20% dei posti previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. Hanno impugnato la graduatoria, il decreto di approvazione, la nota ministeriale di chiarimento e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria secondo il punteggio conseguito. I primi quattro motivi contestavano l’applicazione della disciplina legislativa, ma il TAR li ha ritenuti prima facie non fondati. Con la quinta censura i ricorrenti hanno invece dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il medesimo bando preveda più profili e le graduatorie di alcuni profili siano state approvate nel 2025. Il dubbio deriva dal diverso trattamento di candidati partecipanti allo stesso concorso e soggetti alle medesime regole, determinato dalla casuale data di approvazione della graduatoria del singolo profilo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione, nei primi quattro profili di censura, si sia limitata ad applicare la disciplina vigente: l’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 limita al 20% dei posti messi a concorso il numero degli idonei collocati dopo l’ultimo vincitore, mentre l’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025 esclude tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per quelle relative a concorsi banditi nel 2025. Tuttavia, il giudice ha ravvisato seri dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto essa può determinare, nell’ambito dello stesso concorso e a parità di regole, trattamenti differenti in base alla data di approvazione della graduatoria, evento casuale e non prevedibile dai candidati. La questione è stata ritenuta rilevante, poiché un’eventuale declaratoria di incostituzionalità eliminerebbe il fondamento degli atti impugnati. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il consolidamento della graduatoria avrebbe potuto consentire assunzioni e successivi concorsi, facendo perdere ai ricorrenti l’occasione di assunzione. Nelle more della separata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, il TAR ha accolto in via interinale e provvisoria la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati limitatamente all’inclusione dei ricorrenti tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito nella prova scritta. Il prosieguo è stato rinviato all’esito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva sull’incidente cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha adottato una misura interinale e provvisoria per evitare il consolidamento degli effetti lesivi della graduatoria.
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001
sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
Prevede il limite del 20% degli idonei non vincitori; la sua applicazione ha escluso i ricorrenti dalla graduatoria degli idonei.
art. 1-bis d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
Ha introdotto la disposizione sul limite del 20% degli idonei contenuta nell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, ((nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025,)) non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Prevede una deroga temporale al limite del 20%; il TAR ha dubitato della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non estende la deroga a graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024 con più profili, quando graduatorie di altri profili siano state approvate nel 2025.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati quali parametri costituzionali potenzialmente violati dalla disciplina derogatoria, per la disparità di trattamento e l’irragionevolezza connesse alla diversa data di approvazione delle graduatorie nell’ambito del medesimo concorso e ai principi di imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- Una disciplina che assoggetti a regimi diversi candidati partecipanti al medesimo concorso, regolato da un unico bando, in ragione della diversa data di approvazione delle graduatorie relative a profili distinti può risultare irragionevole e lesiva dell’eguaglianza quando la data dipenda da circostanze casuali e non prevedibili al momento della partecipazione.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma applicata dall’amministrazione è rilevante quando l’eventuale declaratoria di incostituzionalità priverebbe di fondamento gli atti impugnati e consentirebbe di riconoscere la posizione sostanziale dedotta in giudizio.
- In presenza di seri dubbi di costituzionalità sulla disciplina che fonda una graduatoria concorsuale e di un rischio concreto di consolidamento della graduatoria, assunzioni o indizione di nuovi concorsi, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale per preservare l’utilità della decisione sulla questione costituzionale.
- La tutela cautelare interinale può consistere nella sospensione degli atti concorsuali limitatamente all’inclusione provvisoria dei candidati nella graduatoria degli idonei, secondo la posizione corrispondente al punteggio conseguito, senza anticipare definitivamente la decisione sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →