Sentenza del 30/08/2022 n. 25486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla notificazione e alla legittimità di una cartella esattoriale emessa nei confronti della cessionaria d'azienda (Nuova Co.Ed.Mar.) in relazione ad un avviso di accertamento originariamente notificato alla cedente (Kytos). Questioni principali: (i) se la cartella notificata alla cessionaria costituisca atto di mera riscossione o atto impositivo (rilevante per la possibilità di accedere alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018 art.6); (ii) se sia stato rispettato il beneficio della preventiva escussione del cedente ai sensi del D.Lgs. 472/1997 art.14; (iii) la tempestività di notifica della cartella/ruolo rispetto ai termini di decadenza; (iv) legittimazione della cessionaria ad impugnare l'avviso notificato al cedente e la possibilità di intervento adesivo; (v) legittimità del diniego dell'Agenzia alla richiesta della contribuente di accedere alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la cartella di pagamento, nel caso in cui costituisca il primo ed unico atto con il quale viene comunicata per la prima volta la pretesa fiscale al cessionario, può rivestire natura anche di atto impositivo e dunque la controversia è definibile ai sensi del D.L. n.119/2018 art.6. Di conseguenza l'Agenzia ha illegittimamente negato alla Nuova Co.Ed.Mar. il diritto di accedere alla definizione agevolata; la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione (cessazione della materia del contendere) ai sensi del citato art.6 e del D.Lgs. n.546/1992 art.46. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
La disposizione consente la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; la Corte ha interpretato che una cartella di pagamento, se è il primo ed unico atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente, può avere natura di atto impositivo e quindi la controversia è definibile ai sensi dell'art.6.
Stabilisce la responsabilità sussidiaria/solidale del cessionario per debiti del cedente con il beneficio della preventiva escussione del cedente e limiti in relazione al valore dell'azienda; la Corte richiama che la responsabilità è limitata ai debiti risultanti dagli atti amministrativi alla data del trasferimento e che il cessionario non può impugnare l'avviso notificato al cedente, se non come interventore adesivo.
D.P.R. n. 602/1973 (art. 25, art. 36-bis, art. 46)
Riguarda i termini e le modalità di notifica del ruolo e della cartella di pagamento; la giurisprudenza richiamata considera talune cartelle emesse a seguito di controllo 'cartolare' ex art.36-bis come atti idonei ad avere natura impositiva quando sono il primo atto conoscibile dal contribuente.
D.Lgs. n. 546/1992 (art. 19, art. 46, art. 68)
Disciplina il processo tributario: art.19 sull'impugnabilità degli atti; art.46 sull'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; art.68 è richiamato in relazione alla natura dell'atto impugnato e agli effetti dell'annullamento amministrativo/autotutela.
Codice Civile (art. 2953 c.c.)
Norma sul termine di prescrizione richiamata nella discussione sui termini di notifica e sulla eventuale decadenza; citata dalla parte, valutata nel contesto delle presunte violazioni dei termini di notificazione.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può assumere natura di atto impositivo (e quindi la controversia essere definibile ai sensi delle norme di definizione agevolata) se è il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al destinatario.
- Il cessionario d'azienda è responsabile in via sussidiaria/solidale per i debiti tributari del cedente entro i limiti e condizioni previste dal D.Lgs. 472/1997 art.14 (beneficio della preventiva escussione del cedente; limite al valore dell'azienda; debiti risultanti dagli atti amministrativi alla data del trasferimento).
- Il cessionario non è legittimato a impugnare direttamente un avviso d'accertamento rivolto al cedente; può invece intervenire adesivamente nel giudizio del cedente o contestare la cartella notificata a lui quale primo atto conoscitivo.
- Se il contribuente/cessionario presenta domanda di definizione agevolata nei termini e con i requisiti previsti, l'Amministrazione non può negare l'accesso sulla base della mera qualificazione formale dell'atto come 'di riscossione' quando sostanzialmente esso costituisce primo avviso della pretesa.
- La presentazione dell'istanza di definizione può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente, con conseguenze sul prosieguo dei ricorsi (anche in Cassazione).
- In presenza di più azioni (annullamento in autotutela, nuovo ruolo, cartelle multiple) occorre verificare attentamente la tempestività delle notifiche rispetto ai termini di decadenza e la corretta enunciazione del ruolo della cessione d'azienda alla data di trasferimento.
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