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Sentenza

Sentenza del 30/08/2022 n. 25547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la revoca della sentenza d'appello oggetto dell'impugnazione abbia fatto venir meno l'oggetto del ricorso; le spese processuali sono compensate integralmente fra le parti e non e' dovuto il pagamento doppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento e dell'avviso di pagamento relativi alla TARSU 2007, notificati da Serit Sicilia s.p.a. poi Riscossione Sicilia s.p.a.; la societa' aveva vinto in primo grado, il Comune aveva impugnato con appello e la CTR Sicilia aveva accolto l'appello comunale; la societa' aveva quindi proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi. Successivamente, con sentenza CTR n. 9496/08/2021 (depositata 27/10/2021) e divenuta definitiva, la CTR ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione nella parte che sanciva la legittimita' dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica il pagamento doppio del contributo unificato quando la causa assume l'esito per effetto di un evento sopravvenuto che comporta la cessazione della materia del contendere; in tali casi le spese possono essere compensate.

  • Cass. S.U. 28/04/2017, n. 10553

    Principio secondo il quale la revoca della sentenza d'appello impugnata determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiche' l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione.

  • Cass. n. 9201 del 02/04/2021

    Conferma del principio giurisprudenziale secondo cui la possibilita' che la revoca sia a sua volta impugnata non preserva l'interesse attuale del ricorrente a coltivare il ricorso gia proposto.

  • Cass. sez. un. 14/12/2020, n. 28383

    Conferma che, in presenza di evento sopravvenuto che modifica l'esito della controversia, le spese del giudizio si compensano e non si applica il doppio contributo unificato.

  • Sentenza Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 9496/08/2021

    Revoca della decisione d'appello oggetto del ricorso per cassazione nella parte che riguardava la legittimita' dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri; sentenza passata in giudicato e quindi evento sopravvenuto idoneo a far venire meno l'interesse al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: un evento sopravvenuto che faccia venir meno l'oggetto dell'impugnazione determina l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse.
  • La revoca della sentenza d'appello oggetto del ricorso costituisce evento sopravvenuto che, se passato in giudicato, porta alla cessazione della materia del contendere e all'inammissibilita' dell'impugnazione di legittimita'.
  • La mera possibilita' che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata non conserva l'interesse attuale del ricorrente a proseguire il giudizio per cassazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per evento sopravvenuto, le spese processuali si compensano integralmente e non si applica il pagamento doppio del contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
  • Prassi consigliata: monitorare eventuali procedimenti o sentenze sopravvenute che incidano sull'oggetto del ricorso; se interviene una decisione che elimina l'interesse, depositare immediatamente comunicazione al giudice e chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per evitare atti processuali inutili.

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