Sentenza del 30/08/2022 n. 25548 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento Tarsu 2008 per: carenza del presupposto impositivo e scorretta individuazione del soggetto passivo (la società sosteneva di essere solo concessionaria del servizio di riscossione dei ticket e non detentrice delle aree); difetto di motivazione sull'applicazione delle sanzioni nel massimo; richiesta di disapplicare le sanzioni per oggettiva incertezza giurisprudenziale.
La decisione
In primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto: riconosciuto il debito tributario (Tarsu) ma annullate le sanzioni per difetto di motivazione. In appello la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della società confermando che la gestione affidata dal Comune alla società comprendeva funzioni (verifica, controllo, custodia) compatibili con la detenzione delle aree suscettibile di produrre rifiuti e quindi con l'obbligo Tarsu; la CTR ha altresì ritenuto legittimo annullare solo le sanzioni senza invalidare l'intero atto impositivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione della società, richiamando e ribadendo i principi: distinzione tra presupposti Tosap e Tarsu; necessità di interpretare globalmente il contratto per verificare se sia attribuita anche la detenzione delle aree; la motivazione del giudice di merito era sufficiente; la nullità delle sanzioni non comporta automaticamente l'annullamento dell'intero avviso. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993 artt. 62-63
Le norme disciplinano il presupposto della tassa sui rifiuti (Tarsu/Tari): rileva la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; quindi va valutato se il concessionario abbia detenzione tali da configurare soggetto passivo.
D.Lgs. n. 507/1993 artt. 38-39
Regolano la Tosap: il presupposto è l'occupazione del demanio o patrimonio indisponibile sottraendo l'area all'uso pubblico; diverso dal presupposto Tarsu.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 36, comma 2, n. 4
Richiama il principio di motivazione delle decisioni giurisdizionali in materia tributaria; la censura per insufficiente motivazione è stata ritenuta infondata perché la motivazione del giudice di merito era adeguata nel minimo costituzionale.
D.Lgs. n. 472/1997 art. 17
Norma sulle sanzioni tributarie; qui è stata richiamata nel contesto della legittimità dell'irrogazione delle sanzioni e della loro eventuale annullabilità separata dalla pretesa principale.
L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 7
Principi in materia di giustificazione delle sanzioni e motivazione degli atti impositivi; posto a fondamento delle censure sulle sanzioni irrogate nel massimo.
Direttiva 2006/12/CE art. 15
Principio 'chi inquina paga' richiamato per giustificare l'onere a carico del soggetto che detiene o produce rifiuti.
Direttiva 2008/98/CE art. 14
Ulteriore richiamo al principio di responsabilità ambientale e distribuzione dei costi in capo al produttore/detentore dei rifiuti.
Massime di principio
- Distinguere sempre il presupposto impositivo della Tosap (occupazione del demanio con sottrazione all'uso pubblico) da quello della Tarsu/Tari (detenzione/uso di aree suscettibili di produrre rifiuti): l'esito per un tributo non è automaticamente determinante per l'altro.
- Per la Tarsu/Tari l'elemento essenziale è la detenzione/uso dell'area da cui può derivare produzione di rifiuti; la detenzione può sussistere anche senza esclusività o completa sottrazione dell'area al proprietario.
- L'interpretazione complessiva del contratto tra ente pubblico e concessionario è decisiva: clausole che attribuiscono gestione, verifica, controllo e custodia delle aree possono essere valutate come indicatrici di detenzione e quindi di soggezione alla Tarsu.
- La sindacabilità in Cassazione della valutazione contrattuale del giudice di merito è limitata: occorre indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici se si contesta l'interpretazione; censure generiche di fatto o motivazionali sono difficilmente accolte.
- L'illegittimità o la carenza di motivazione nella parte sanzionatoria dell'atto non comporta automaticamente l'annullamento dell'intero atto impositivo: le sanzioni possono essere annullate separatamente se la pretesa principale è comunque fondata.
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