Sentenza del 30/08/2022 n. 25487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificò un avviso di accertamento induttivo al fallimento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all'anno (---), recuperando a tassazione maggiori redditi a fini IRES e IRAP. La curatela impugnò sostenendo di non essere obbligata a presentare la dichiarazione per l'anno anteriore al fallimento (sentenza dichiarativa 3 ottobre 2005) e, nel merito, contestando la fondatezza dei dati utilizzati dall'Ufficio (bilancio di verifica e imponibile IVA). Le commissioni tributarie di merito avevano dato ragione alla curatela; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando soprattutto: 1) errata esclusione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione per il periodo anteriore al fallimento; 2) illegittimità dell'accertamento induttivo fondato sui dati IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, a prescindere dalle oscillazioni giurisprudenziali sull'esatta ripartizione dell'obbligo di dichiarazione tra fallito e curatore, l'omessa presentazione della dichiarazione ha legittimato l'amministrazione a procedere con l'accertamento induttivo e a notificare l'atto alla curatela in quanto rappresentante dell'imprenditore fallito. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso, ai fini dell'accertamento induttivo, dell'imponibile dichiarato ai fini IVA in base al D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. a). Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, condannando alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, comma 4
La norma disciplina gli adempimenti dichiarativi del curatore per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia della dichiarazione di fallimento. La Corte osserva che, anche se vi sono interpretazioni diverse, non può esistere un vuoto di responsabilità dichiarativa e che la mancata dichiarazione costituisce presupposto per l'accertamento induttivo notificabile alla curatela quale rappresentante processuale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. a)
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza
Consente all'amministrazione, in assenza di dichiarazione, di determinare il reddito d'impresa anche sulla base di dati come l'imponibile IVA dichiarato dall'impresa; la Corte conferma la validità dell'impiego di tali dati per l'accertamento induttivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Richiamato dall'amministrazione nel gravame; la Corte si è comunque espressa richiamando il principio generale dell'art. 39 per la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui dati in possesso dell'Ufficio.
Codice Civile, art. 2697
Riferimento al principio della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di dimostrarlo. In tale contesto la curatela doveva fornire prove concrete a confutazione dei dati utilizzati dall'Ufficio per l'accertamento.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione per un periodo d'imposta (anche se la scadenza è successiva alla dichiarazione di fallimento) può legittimare l'amministrazione a procedere con un accertamento induttivo e a notificare l'atto alla curatela quale rappresentante dell'impresa fallita.
- I dati dichiarati ai fini IVA possono costituire valida base documentale per determinare il reddito d'impresa in sede di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, salvo prova contraria adeguata e specifica da parte del contribuente/curatore.
- Non esistono vuoti temporali di responsabilità fiscale: deve esserci continuità negli adempimenti tributari e, in mancanza, l'amministrazione può usare le informazioni disponibili per stimare il reddito.
- Il curatore deve difendersi fornendo documentazione contabile precisa e motivata (es. rilevazione dei costi, bilanci verificati, perizie) per confutare stime basate su dati IVA o bilanci di verifica.
- Il contribuente/curatela ha l'onere della prova per contestare l'accertamento: deduzioni generiche o affermazioni apodittiche sono inadeguate.
- In caso di controversia sull'obbligo di presentazione (fallito vs curatore), la soluzione pratica è evitare omissioni: presentare le dichiarazioni o predisporre copia delle risultanze contabili per potersi difendere efficacemente.
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