Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08697/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva ottenuto l’ammissione alla garanzia pubblica del Fondo per due finanziamenti concessi a una società. Successivamente l’organo di gestione del Fondo aveva deliberato la revoca/inefficacia della garanzia perché la società finanziata, per effetto di collegamento con altra impresa, non sarebbe stata qualificabile come piccola e media impresa secondo i parametri europei. La banca aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR, il quale aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e poi aveva annullato l’atto. In appello, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il TAR avesse già statuito espressamente sulla giurisdizione amministrativa e che tale capo, non impugnato, fosse coperto da giudicato; conseguentemente aveva deciso il merito in senso sfavorevole alla banca. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato eccesso di giurisdizione e violazione del giudicato interno/esplicito sulla giurisdizione, sostenendo che il TAR avesse qualificato la controversia come relativa a un diritto soggettivo e che ciò comportasse la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno rilevato che il TAR aveva espresso una statuizione chiara e irrevocabile sulla giurisdizione del giudice amministrativo, affermandola in relazione alla fase costitutiva del rapporto e all’accertamento dei requisiti per accedere alla garanzia. Non si era quindi in presenza di un giudicato implicito a favore del giudice ordinario, ma di un giudicato esplicito sulla giurisdizione amministrativa; la diversa motivazione del Consiglio di Stato sul merito non valeva a riaprire la questione di giurisdizione. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100

    fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese

    norma istitutiva del Fondo di garanzia, richiamata per descrivere la funzione pubblica dello strumento e il perimetro soggettivo di accesso legato alle PMI

  • D.M. 31 maggio 1999, n. 248, art. 13

    criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

    regolamento operativo del Fondo, nel quale si colloca la valutazione dei presupposti di ammissione e di operatività della garanzia

  • Raccomandazione 2003/361/CE

    utilizzata come parametro per verificare la qualifica di piccola e media impresa in base a attivo, fatturato e dipendenti

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale

  • art. 13, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato implicitamente quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso sentenze del Consiglio di Stato

  • art. 374 c.p.c.

    norma sul ruolo delle Sezioni Unite nella decisione delle questioni di giurisdizione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sulla questione di giurisdizione

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado afferma espressamente la propria giurisdizione e tale capo non viene impugnato, la statuizione diviene irrevocabile e vincola il giudice dell’impugnazione; non può parlarsi di giudicato implicito a favore di un diverso plesso giurisdizionale.
  • La violazione del giudicato sulla giurisdizione può essere denunciata con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione solo se il giudice successivo abbia realmente inciso su una questione coperta da giudicato; se invece il giudicato esplicito è in favore della stessa giurisdizione poi seguita, il ricorso è inammissibile.
  • La qualificazione del rapporto compiuta dal giudice amministrativo nel merito non riapre la questione di giurisdizione quando esista già una statuizione espressa e definitiva sulla giurisdizione stessa.
  • Nel sistema del Fondo di garanzia per le PMI, la verifica dei presupposti soggettivi di accesso e delle condizioni di operatività della garanzia appartiene alla fase costitutiva del rapporto ed è valutata nell’ambito della giurisdizione amministrativa quando si controverta sull’atto di ammissione o revoca fondato sull’insussistenza originaria dei requisiti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.