Cassazione Civile, Ordinanza n. 22338/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2007. La CTR aveva ritenuto invalido l'atto perché notificato senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e senza che l'Ufficio avesse provato concrete ragioni di urgenza. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, sostenendo che, quanto alla ripresa IVA, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la mancata allegazione della cd. prova di resistenza da parte del contribuente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione all'art. 12, comma 7, censurando la CTR per non avere valorizzato elementi che, a suo dire, dimostravano lo stato di insolvenza del contribuente e quindi l'urgenza di procedere ad accertamento anticipato. In fatto, l'Ufficio aveva giustificato l'urgenza nel provvedimento richiamando il pericolo di perdita del credito erariale e la connessione con un procedimento penale; la CTR aveva invece ritenuto tali ragioni generiche e non provate, anche perché non idonee la mera pendenza di un processo penale e l'allegata incapienza patrimoniale del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva allegato che si trattasse di un accertamento "a tavolino": la necessità della prova di resistenza per i tributi armonizzati opera solo per accertamenti senza previo accesso nei locali del contribuente; in presenza di verifica in loco, la violazione del termine dilatorio integra di per sé un vizio invalidante. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le ragioni di urgenza devono consistere in fatti concreti, specifici, estranei alla sfera organizzativa dell'Amministrazione e non imputabili all'Ufficio; la sola imminente scadenza del termine decadenziale o formule generiche come il rischio di perdita del credito erariale e il richiamo a un procedimento penale non sono sufficienti. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva annullato l'avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di 60 giorni
impone, a seguito di verifica con accesso nei locali del contribuente, il rispetto di un termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso; la sua violazione comporta invalidità dell'atto se non ricorrono specifiche e motivate ragioni di urgenza provate dall'Amministrazione
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di presunzioni sulla situazione di insolvenza, ma la Corte rileva che tali elementi non erano specifici e idonei a fondare l'urgenza
invocati come norme sulla valutazione delle prove, ma senza esito favorevole per l'Amministrazione, perché la CTR aveva correttamente escluso la sussistenza di un'urgenza provata
richiamato solo come riferimento al procedimento penale connesso; la pendenza di tale procedimento non è stata ritenuta, da sola, idonea a integrare l'urgenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte osserva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo in ragione della soccombenza dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In caso di accertamento tributario preceduto da accesso e verifica nei locali del contribuente, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente integra di per sé un vizio dell'atto se non sono provate specifiche ragioni di urgenza.
- La cd. prova di resistenza, ai fini del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, rileva solo per gli accertamenti a tavolino; quando vi sia stato un accesso ispettivo, il mancato rispetto del termine dilatorio non richiede tale verifica.
- Le ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso devono derivare da fatti concreti, specifici e non imputabili all'Amministrazione finanziaria; non bastano formule generiche, il mero pericolo di perdita del credito erariale o la sola prossimità della decadenza.
- La pendenza di un procedimento penale o il richiamo a una sentenza penale non sono, da soli, elementi sufficienti a fondare l'urgenza richiesta dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
- L'Amministrazione che invochi l'urgenza deve allegare e dimostrare in modo puntuale perché la tempistica dell'accertamento sia dipesa da fattori esterni alla sua organizzazione e abbia imposto la notifica ante tempus dell'avviso.
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