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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2614 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Atto richiamato - Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente - Limiti - Funzione integrativa della motivazione dell'atto impositivo - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica relativo all’anno d’imposta 1990, con cui erano stati contestati alla società l’omessa fatturazione di ricavi, il conseguente debito IVA e le sanzioni. L’accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società terza, la Catania Import, dal quale risultavano assegni emessi in favore della M. C. S.p.A. senza corrispondenti fatture. Il Fallimento contestava, tra l’altro, la validità della motivazione per relationem, sostenendo di non aver ricevuto né conosciuto il PVC della società terza, la violazione dell’onere della prova e il mancato riconoscimento del cumulo giuridico delle sanzioni. La difesa sosteneva che gli assegni fossero collegati a un rapporto di agenzia e non a vendite dirette.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica: l’atto indicava dettagliatamente gli assegni sui quali si fondava l’accertamento e il contribuente non aveva dimostrato che il PVC richiamato contenesse elementi indispensabili e non riportati nell’avviso. Poiché gli assegni non erano contestati nella loro esistenza, spettava al contribuente provare documentalmente la diversa causa sottostante, ossia il rapporto di agenzia, prova ritenuta insufficiente. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili, il quarto infondato, il quinto assorbito e il sesto infondato per genericità e carenza di autosufficienza. Il Fallimento è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 2.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La motivazione dell’avviso di rettifica deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria. Il richiamo ad atti esterni è legittimo quando tali atti siano conosciuti o conoscibili e siano realmente necessari a integrare la motivazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La norma disciplina l’obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati negli atti impositivi. La sentenza applica però la disciplina anteriore all’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente che invochi una diversa causa dei pagamenti deve dimostrarla con elementi concreti, contabili e documentali.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Il cumulo giuridico delle sanzioni può essere applicato solo se la richiesta è formulata ritualmente nei giudizi di merito e se sono forniti dati specifici sulle violazioni, sulla loro omogeneità, sugli importi e sui procedimenti coinvolti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    È stato richiamato insieme all’art. 12 in relazione al regime delle sanzioni tributarie, ma la Corte non ha accolto la richiesta per genericità e mancata autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, tra cui violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione e vizi processuali.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è automaticamente illegittimo perché richiama un atto non allegato. Occorre verificare se l’avviso, da solo o tramite altri atti conosciuti, contiene già tutti gli elementi essenziali per comprendere la pretesa.
  • Il contribuente che contesta la mancata conoscenza dell’atto richiamato deve dimostrare sia l’ignoranza dell’atto sia che il suo contenuto era indispensabile per integrare la motivazione e non era riportato nell’avviso.
  • Se l’avviso indica in modo specifico i documenti, i pagamenti o le operazioni posti a base dell’accertamento, la motivazione può essere sufficiente anche senza allegazione del PVC relativo a un terzo.
  • Quando il Fisco dimostra l’esistenza di pagamenti o assegni ricevuti dal contribuente, spetta a quest’ultimo provare con contabilità e documenti attendibili una diversa causa del pagamento, come un rapporto di agenzia o un’attività di mera intermediazione.
  • Le richieste di cumulo giuridico delle sanzioni devono essere precise, tempestive e documentate: occorre indicare le violazioni, i periodi d’imposta, gli atti e i procedimenti interessati, nonché dimostrare la loro stessa indole.

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