Cassazione Civile, Ordinanza n. 24198/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato da una società poi fallita, per il quale due soggetti avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale. La Corte d’appello aveva confermato la condanna dei fideiussori al pagamento delle somme richieste dalla società di leasing, ritenendo non sussistente alcun vizio di extrapetizione, infondate le eccezioni di nullità della fideiussione e di prescrizione, nonché infondata la doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi verso il fideiussore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il primo giudice avesse condannato al pagamento di una penale contrattuale non domandata, mentre era stata richiesta solo la riscossione dei canoni; 2) omessa rilevazione d’ufficio della nullità della fideiussione per recepimento di uno schema ABI già ritenuto anticoncorrenziale e per asserito superamento del tasso soglia usurario; 3) violazione delle regole sull’onere della prova in tema di prescrizione, lamentando l’erronea inversione dell’onere probatorio; 4) omessa pronuncia sulla nullità della clausola di esonero della concedente dagli obblighi informativi verso il fideiussore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto gli atti processuali necessari al controllo di legittimità e che, comunque, la Corte territoriale aveva interpretato la domanda secondo il contenuto sostanziale della pretesa, senza violare l’art. 112 c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: quanto alla nullità per schema ABI, ha richiamato il principio secondo cui la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali può essere dichiarata solo previa verifica della concreta riproduzione delle clausole vietate e della mancanza di una diversa volontà conservativa delle parti; nel caso concreto, però, mancava agli atti lo schema ABI, sicché non era possibile compiere il necessario accertamento. Quanto alla pretesa usurarietà, ha osservato che la censura era priva di adeguato supporto probatorio. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che l’eccezione di prescrizione deve essere provata da chi la solleva, allegando e dimostrando i fatti da cui decorre il termine; il ricorrente non aveva offerto tale prova. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la sentenza d’appello si fondava anche su una ratio decidendi autonoma e non censurata, relativa all’esclusione in fatto dell’inadempimento informativo della banca, con conseguente formazione del giudicato interno su quel punto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice può interpretare la domanda secondo il contenuto sostanziale della pretesa e non è vincolato al solo tenore letterale dell’atto, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma ratio decidendi sulla norma nel provvedimento.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’interpretazione della domanda/contratto.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’interpretazione della domanda/contratto.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giusto processo.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne ravvisa violazione autonomamente decisiva.
Il ricorso deve contenere una completa e puntuale allegazione degli atti rilevanti; la mancata riproduzione o allegazione degli atti processuali impedisce il controllo di legittimità.
Le clausole di fideiussione che riproducono uno schema predisposto in attuazione di intese anticoncorrenziali possono essere colpite da nullità parziale, ma solo nei limiti delle clausole corrispondenti all’intesa vietata.
La nullità può essere parziale e colpire solo le clausole vietate, salvo che risulti una diversa volontà di conservazione del contratto residuo.
La nullità è rilevabile d’ufficio solo se risultano già acquisiti tutti gli elementi di fatto necessari per accertarla.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’asserita usurarietà del tasso; la Corte non ne accerta la violazione per difetto di prova.
L’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione grava sulla parte che la propone; in tema di prescrizione spetta al debitore allegare e provare il fatto costitutivo dell’eccezione.
La decorrenza della prescrizione dipende dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; chi eccepisce prescrizione deve allegare i fatti che segnano tale decorrenza.
Richiamato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia/motivazione, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo di ricorso per la motivazione della sentenza, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di extrapetizione richiede una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; non basta contrapporre una diversa lettura della domanda a quella accolta dal giudice di merito.
- L’interpretazione della domanda giudiziale va compiuta secondo il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalle vicende dedotte e dalla documentazione in atti, e non in base al solo dato letterale dell’atto introduttivo.
- La nullità parziale di una fideiussione collegata a intese anticoncorrenziali può essere dichiarata solo se il contratto riproduce concretamente le clausole dello schema vietato e non risulti una diversa volontà delle parti di conservare il rapporto residuo.
- La nullità è rilevabile d’ufficio in cassazione solo quando gli elementi di fatto necessari all’accertamento siano già tutti acquisiti al processo; in difetto di documentazione indispensabile, il rilievo officioso non è praticabile.
- Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare i fatti da cui decorre il termine prescrizionale; il giudice non può accogliere l’eccezione sulla base di fatti diversi o non provati dalla parte che la solleva.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, l’impugnazione deve investire tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione, altrimenti il motivo diretto contro una sola di esse è inammissibile.
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