Cassazione Civile, Ordinanza n. 21295/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento catastale con cui chiedeva il classamento di un immobile sito in Villar Pellice, adibito a locale tecnico con vasca di carico delle acque al servizio dell'acquedotto gestito dalla società resistente, dalla categoria E/3 alla categoria D/7, sostenendo che l'immobile fosse destinato a un'attività industriale e che fossero irrilevanti sia la proprietà pubblica sia la destinazione a pubblico servizio. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano respinto la tesi erariale ritenendo prevalente la natura pubblica del servizio, l'assenza di scopo di lucro e la destinazione a interesse generale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione delle norme catastali del 1939, 1949 e 1998, lamentando che la CTR avesse dato rilievo alla natura pubblica dell'attività invece che alle caratteristiche oggettive e alla destinazione funzionale dell'immobile; con il secondo motivo ha inoltre denunciato violazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006 e dal D.M. n. 1/1998, sostenendo che l'unità immobiliare aveva autonomia funzionale e reddituale e che il fatto stesso della sua costituzione catastale dimostrava tale autonomia, rendendo errata la sua inclusione nel gruppo E.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, quando destinati a un'attività economica e caratterizzati da autonomia funzionale e reddituale, non possono essere classificati nelle categorie del gruppo E, riservate a immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche produttive, ma devono essere ricondotti al gruppo D e, nel caso di depuratori, alla categoria D/7. La Corte ha inoltre chiarito che è irrilevante, ai fini catastali, che l'attività sia svolta per pubblico interesse o da una società in house a capitale pubblico, poiché ciò che conta sono le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come fonte della disciplina catastale applicabile al classamento degli immobili.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come fonte della disciplina catastale e del criterio di classamento fondato sulle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare.
Richiamato come norma sul classamento catastale e sulla definizione delle unità immobiliari.
art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»
La norma è stata letta come espressione di una incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale, quando l'immobile presenti autonomia funzionale e reddituale.
art. 5 R.D.L. n. 652/1939
Richiamato nel combinato disposto che collega il classamento alla utilità propria e alla attitudine a produrre un reddito autonomo.
art. 40 D.P.R. n. 1142/1949
Richiamato nel combinato disposto che valorizza l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile.
Richiamato per evidenziare che nella procedura DOCFA va indicata la destinazione particolare dell'immobile.
Richiamato per la nozione di unità immobiliare come porzione o insieme di fabbricati che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
«i comuni e le province ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»
La gestione del servizio idrico integrato è stata qualificata come attività che deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
«Il servizio idrico integrato ... deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità»
Conferma della natura economica della gestione del servizio idrico integrato.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
«La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»
La tariffa è stata letta come corrispettivo di una prestazione avente natura economica, orientata alla copertura integrale dei costi.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
Richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35
Richiamata come modifica della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e s)
Richiamato nel ragionamento sulla riconducibilità del servizio idrico integrato alla tutela della concorrenza e dell'ambiente.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica o privata del soggetto che lo utilizza.
- Le unità immobiliari destinate ad attività commerciale o industriale e dotate di autonomia funzionale e reddituale non possono essere censite nelle categorie catastali del gruppo E, riservate a fabbricati con struttura tipologica e funzionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili.
- La gestione di un servizio pubblico può avere natura economica quando sia organizzata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sia finanziata da tariffe corrispettive idonee a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi.
- La destinazione dell'immobile a un servizio di pubblico interesse non esclude, di per sé, la sua qualificazione come bene strumentale a un'attività imprenditoriale rilevante ai fini catastali.
- La partecipazione pubblica o l'affidamento in house del servizio non incidono sul criterio catastale, se l'immobile presenta caratteristiche oggettive di impianto industriale e autonomia funzionale e reddituale.
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